Sebbene le Fondazioni private siano sempre esistite in base al diritto maltese, esse non erano mai state regolamentate in modo specifico fino a poco tempo fa. Una norma recente prevede invece che questi soggetti debbano essere costituiti per iscritto, con atto pubblico tra vivi o tramite testamento pubblico o segreto, e poi registrati presso l’ufficio del registro delle persone giuridiche (Registrar of Legal Persons), che è un ufficio istituito ad hoc, addetto alla registrazione delle persone giuridiche in generale.
L’atto di costituzione deve comprendere disposizioni dettagliate contenenti i poteri, la forma delle risoluzioni e chi detiene il potere di firma all’interno della fondazione, caratteristiche che rendono la fondazione più simile ad una società debitamente costituita che non a un trust.
Una volta costituita la fondazione, viene creata una nuova persona giuridica: di conseguenza la fondazione stessa diventa proprietaria dei beni. Si tratta di una variante significativa rispetto al concetto di trust, in quanto il trust non costituisce una persona giuridica distinta ed è l’amministratore fiduciario che detiene la proprietà a favore dei beneficiari. Inoltre la fondazione è preferibile quando il fondatore desidera mantenere un certo livello di controllo sui beni.
La fondazione ha un Consiglio di Amministrazione con poteri di amministrazione, rappresentanza e cessione simili a quelli di un amministratore fiduciario.
Sia per i trust che per le fondazioni la legge prevede la figura di un “Protettore” (“protector”), generalmente nominato dal disponente/fondatore, che può qualificare o in alcuni casi limitare, il potere discrezionale esercitato dall’amministratore fiduciario o dal consiglio di amministrazione.
Nel caso di una fondazione, il fondatore può inoltre nominare un consiglio di sorveglianza.
Il consiglio di amministrazione è responsabile della gestione della fondazione, ma il fondatore può esercitare un controllo considerevole. Il fondatore può direttamente sorvegliare l’amministrazione e può inoltre essere uno degli amministratori, nonché il beneficiario.
Il principale scopo della fondazione dovrebbe essere quello di detenere dei beni o gestire un patrimonio. Infatti, non può essere costituita a scopi commerciali, sebbene possa possedere immobili commerciali o partecipazioni in una società a scopo di lucro, un franchising, marchi commerciali o navi in qualità di proprietario passivo. E’ importante notare che un trust può essere tramutato in fondazione o viceversa, e che sia i trust privati che le fondazioni private hanno una durata massima di 100 anni.
Una caratteristica molto interessante è che è lecito stabilire cellule separate all’interno di una fondazione per raggiungere scopi specifici con alcuni beni particolari. La cellula separata non avrà una personalità giuridica separata, tuttavia le attività e le passività della cellula costituiscono un patrimonio distinto dalle altre attività e passività della fondazione o dalle altre cellule.
La legislazione maltese consente inoltre la ridomiciliazione di una fondazione all’interno o all’esterno di Malta.
Per default, una fondazione deve essere trattata, ai fini fiscali, alla stessa stregua di una società; conseguentemente, qualsiasi regola applicabile in un conteso societario dovrebbe essere applicata anche ad una fondazione.
Una fondazione sarà considerata come residente e domiciliata regolarmente a Malta e gli utili della fondazione saranno tassati in base all’aliquota del 35% che dovrà essere pagata secondo le stesse modalità applicabili per le società.
Ne consegue che la distribuzione degli utili ai beneficiari di una fondazione sarà trattata, da un punto di vista fiscale, come se si trattasse di dividendi distribuiti agli azionisti di una società e qualsiasi trasferimento di un interesse beneficiario in una fondazione da parte di tali beneficiari, sarà considerato come il trasferimento di un titolo, per tutte le finalità della legge sull’Imposta sul Reddito (Income Tax Act).
Gli amministratori possono, tramite notifica scritta al Commissario (Commissioner), irrevocabilmente scegliere che la fondazione sia trattata, ai fini fiscali, come un trust.
Ciò lascia spazio a opportunità molto vantaggiose in termini di pianificazione dei beni privati, in particolar modo nel caso in cui il fondatore e i beneficiari non siano residenti o domiciliati a Malta, nel cui caso non dovrà essere pagata nessuna imposta o tassa a Malta al momento della creazione o sul reddito attribuibile alla fondazione.
Riepiloghiamo infine alcuni vantaggi nel registrare Fondazioni private a Malta:
- Flessibilità nella redazione dello statuto
- Certificato di residenza fiscale in pochi giorni
- Flessibilità nella tassazione e nella struttura
- Nessuna tassa sui dividendi
- Nessuna tassa sulle plusvalenze
- Sgravio del credito d’imposta estero
- Possibilità di usufruire del sistema di rimborso fiscale maltese
- Pianificazione, gestione e forte protezione del patrimonio
- Nessuna ritenuta alla fonte sulle distribuzioni
- Ampia rete di trattati fiscali con Paesi stranieri
- Privacy per i membri e i beneficiari
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