Malta offre attualmente la politica di patented box più attraente nell’Unione Europea poiché esonera completamente le royalty, dal reddito o redditi simili provenienti da brevetti qualificati.
Oltre a possedere brevetti o altre proprietà intellettuali, una Holding di diritto maltese può anche detenere azioni in altri soggetti aziendali al fine di beneficiare dell’esenzione partecipativa, in relazione ai dividendi ricevuti. Malta ha un solido regime di tutela dei brevetti. in particolare è parte dei seguenti trattati e accordi:
- IP – OMC (dal 1 ° gennaio 1995) e TRIPS (Aspetti relativi al commercio di diritti di proprietà intellettuale); Trattato di cooperazione in materia di brevetti. I depositi internazionali del PCT vengono archiviati con il Comtroller della Proprietà Industriale secondo la Legge 98 del 2007;
- Convenzione sul brevetto europeo (EPC) del 1973 (entrata in vigore per Malta il 1 ° marzo 2007). Le misure di esecuzione maltese sono intitolate “Norme europee di convenzione sul brevetto” (LN 99 del 2007, come modificata)
- WIPO
- EUIPO
L’incentivo fiscale sui brevetti, a Malta, è stato elaborato per consentire alle imprese di un gruppo di beneficiare della direttiva UE 2003/49/CE del 3 giugno 2003 relativa ad “un sistema comune di imposizione” applicabile ai pagamenti d’interessi e di royalty, effettuati tra società associate e/o società di diversi Stati membri.
In base a questa direttiva UE, sui pagamenti delle royalty tra società collegate, la società pagante (o la sua succursale) che ha sede in uno Stato, deve essere esonerata dall’imposta, sia riscossa alla fonte o mediante valutazione di eventuali pagamenti di royalty o interessi, effettuati a un beneficiario associato ad una società (o la sua filiale) che ha sede in altro Stato membro. Naturalmente la direttiva stabilisce le norme, in merito al momento in cui il pagatore e il destinatario sono società collegate.
L’esenzione fiscale a Malta, sui redditi da royalty derivanti dai brevetti, è a disposizione delle persone fisiche e delle imprese che possiedono diritti della proprietà intellettuale brevettata e che ricevono redditi sotto forma di royalties (o altri proventi simili provenienti da esso). Un brevetto concesso a Malta o all’estero è considerato ammissibile a condizione che la stessa invenzione sia considerata brevettabile sotto la legge maltese o sia il risultato di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale. La legge maltese precisa che un brevetto idoneo non deve necessariamente essere registrato a Malta e che non è una condizione che la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo dell’invenzione in questione siano fatti a Malta. Ciò che è necessario è che il brevetto sia approvato dall’autorità maltese competente.
Una domanda per l’esenzione fiscale sui brevetti a Malta, deve essere compilata nella forma appropriata. Se l’Autorità approva l’esenzione per la concessione di brevetti, viene rilasciato un certificato di titolarità. Questo certificato di titolarità avrà una validità fino a tre anni, dopo di che, il richiedente può presentare nuovamente una domanda di rinnovo. Il titolare del certificato di titolarità inizierà a beneficiare dell’esenzione fiscale a partire dall’esercizio di valutazione, indicato sul certificato di titolarità.
E’ importante evidenziare che la legislazione maltese riconosce e protegge i brevetti attraverso la PATENTS AND DESIGNS ACT e tariffe di deposito per i brevetti a Malta sono estremamente competitive.
Al fine di ridurre i costi per i nostri clienti, possiamo richiedere il certificato di “entitlement” anche prima della costituzione della società affinché all’atto della costituzione della società i nostri clienti possano essere sicuri circa l’applicabilità dell’esenzione. In questi casi, il certificato di “entitlement” dovrà essere incorporato nella newco entro un termine definito.
Per ulteriori informazioni su questa opportunità, contatta l’autore oppure i nostri uffici, compilando il seguente form.