Nel mezzo della pandemia COVID-19, il 17 marzo 2020, il Parlamento di Malta si è riunito per approvare una serie di avvisi legali, uno dei quali ha modificato quattro programmi in vigore per la residenza fiscale a Malta dei pensionati stranieri: il Malta Retirement Programme, il Global Residence Programme, il Residence Programme e lo United Nations Pensions Programme.
Il Malta Retirement Programme è il programma coinvolto dalle modifiche più significative. Rivolto ai pensionati in arrivo dall’estero, in precedenza era applicabile solo ai cittadini dell’UE, dell’area euro e della Svizzera. In virtù dell’avviso legale 69 del 2020, il programma di pensionamento maltese è ora applicabile a tutte le nazionalità, compresi i cittadini di paesi terzi, ad eccezione naturalmente dei cittadini maltesi.
Poiché i cittadini di Paesi terzi possono ora applicare e diventare beneficiari di un regime fiscale agevolato, che prevede un’imposta forfettaria del 15% su qualsiasi reddito proveniente dall’estero e percepito a Malta, con un’imposta minima provvisoria di 7.500 euro all’anno, il relativo regolamento è stato modificato per consentire anche la residenza a lungo termine dei cittadini di Paesi terzi, analogamente a quanto previsto per i cittadini dell’UE, del SEE e della Svizzera.
Va anche notato che i beneficiari del Programma Pensionistico di Malta che ottengono la residenza permanente o di lungo periodo, possono essere tassati per qualsiasi reddito maturato a Malta o altrove, sia esso ricevuto a Malta o meno. Questo era in precedenza applicabile solo in relazione ai beneficiari che ottengono la residenza permanente.
L’altra modifica che l’avviso legale ha previsto – come detto – è applicabile agli altri programmi di residenza fiscale sopra menzionati. Questa modifica prende in considerazione il trasferimento dello status fiscale al momento del decesso del beneficiario di uno dei programmi di residenza fiscale.
L’avviso legale stabilisce che lo status di residenza fiscale nell’ambito del rispettivo programma sarà trasferito al dipendente del beneficiario deceduto che ha ereditato l’immobile in cui vi era la residenza principale del beneficiario, o che prende in affitto un immobile immediatamente dopo la morte del beneficiario, e che soddisfa tutti gli altri requisiti minimi stabiliti dal rispettivo programma di residenza fiscale, secondo le modalità che il Ministro delle Finanze potrà stabilire in seguito alla consultazione con la Commissario delle Entrate.
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