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Il Regno Unito aggiorna le linee guida IVA per le importazioni

A partire dal 1° Gennaio 2021 saranno in vigore nel Regno Unito le nuove linee guida post Brexit in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), da applicare alle merci che entreranno nel Paese dall’estero. Le linee guida sono incluse in un documento programmatico intitolato “Changes to VAT treatment of overseas goods sold to customers from 1 January 2021”, pubblicato per la prima volta lo scorso luglio e approvato definitivamente lo scorso 5 Ottobre dalla UK tax authority, l’autorità fiscale britannica.

Si tratta, nella sostanza, di una linea guida per le imprese che versano l’IVA nel Regno Unito sul trattamento dell’imposta applicata alle merci di importazione. Ripercorriamo i punti salienti:

  • I prodotti che arriveranno da Paesi membri dell’Unione Europea e da Paesi extracomunitari avranno lo stesso trattamento, e che le imprese britanniche non saranno svantaggiate dalla concorrenza sulle importazioni esenti da IVA
  • Saranno avvantaggiate ai fini dell’applicazione dell’IVA le imprese straniere che già vendono merci nel Regno Unito attraverso un punto vendita permanente
  • Sempre dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito inizierà a riscuotere l’IVA al punto di importazione, piuttosto che al punto di vendita, per beni di valore non superiore a 135 sterline
  • Per tutte le spedizioni di beni importati di valore non superiore a 135 sterline, l’IVA di fornitura del Regno Unito, piuttosto che l’IVA di importazione, saranno dovute
  • Viene abolito il Low Value Consignment Relief, che alleggerisce l’IVA all’importazione per le spedizioni di beni di valore pari o inferiore a 15 sterline
  • I mercati online (OMP) saranno responsabili della riscossione e della contabilizzazione dell’IVA
  • Per le vendite online di beni da parte di imprese straniere, dove i beni si trovano già nel Regno Unito presso il punto vendita, sarà trasferita la responsabilità della contabilizzazione dell’IVA dal venditore straniero all’OMP che facilita la vendita
  • Per le merci spedite dall’estero e vendute direttamente ai consumatori del Regno Unito senza il coinvolgimento dell’OMP, il venditore estero sarà tenuto a registrarsi e a contabilizzare l’IVA
  • Per le merci di valore superiore a 135 sterline, si applicheranno le normali regole doganali e dell’IVA: il che significa che l’IVA all’importazione sarà esigibile e che l’IVA sulle forniture non dovrà essere addebitata al punto vendita
  • Cambiano le regole anche per le vendite B2B, da impresa a impresa: per le transazioni superiori sempre alle 135 sterline, nel caso in cui il cliente business sia un cliente con partita IVA registrata nel Regno Unito e fornisca al venditore il suo numero di partita IVA valido, l’IVA sarà contabilizzata dal cliente mediante un’inversione contabile. Le modifiche non si applicheranno alle spedizioni di merci contenenti prodotti soggetti ad accisa o alle transazioni non commerciali tra privati
  • Le imprese potranno utilizzare la contabilità IVA posticipata per registrare le tasse sulle importazioni nella loro dichiarazione IVA per le merci importate da qualsiasi parte del mondo. Ciò significa che l’impresa potrà dichiarare e recuperare l’IVA all’importazione sulla stessa dichiarazione IVA, invece di doverla pagare in anticipo e recuperarla in seguito.

Per informazioni dettagliate sulle forme di consulenza post Brexit e i vantaggi offerti dal Governo maltese contatta gli uffici di Malta Business Agency compilando il seguente form:

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