Dal 2021, con la concretizzazione ufficiale della Brexit e l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, le imprese dei paesi dell’Europa non potranno più ottenere la restituzione dell’Iva pagata nel Regno Unito e, specularmente, le imprese del Regno Unito non potranno più ottenere la restituzione dell’Iva pagata in paesi dell’Unione Europea. Tuttavia, non è ancora una notizia ufficiale e già stabilita. Sono molte le imprese a chiedere una stipula di specifici accordi sul capitolo Iva post Brexit.
A legislazione vigente, dal 1° gennaio 2021 nei rapporti post Brexit con il Regno Unito non si applicheranno più le disposizioni della direttiva 2008/9 sul rimborso dell’Iva pagata in uno stato membro diverso da quello di residenza, bensì quelle della direttiva 86/560 che regola i rapporti con paesi extra Unione.
Per gli acquisti di beni e servizi effettuati nel corso del 2020, occorre prestare attenzione al fatto che il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato al 31 marzo 2021. Un termine anticipato, quindi, rispetto alla scadenza ordinaria del 30 settembre prevista dalla direttiva. Le richieste presentate entro il 31 marzo 2021 dovranno essere lavorate dalle autorità competenti entro il 31 gennaio 2022, in quanto dopo tale data sarà inibito l’accesso alla procedura informatica. A scanso di problemi, comunque, sarebbe preferibile, non essendo precluso, inviare la richiesta entro il 31 dicembre.
Fino alla fine del 2020, nulla cambia per aziende e cittadini interessate al commercio con il Regno Unito pre Brexit: la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria vigenza nel Regno Unito. Solo dopo il 31 dicembre 2020, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea. La circolazione delle merci tra Regno Unito e UE verrà, dunque, considerata commercio con un Paese terzo.
Nell’ambito del sistema armonizzato, il diritto al rimborso dell’Iva pagata dal soggetto passivo in uno stato membro diverso da quello nel quale è stabilito si basa sugli stessi presupposti sostanziali del diritto alla detrazione, in quanto costituisce una mera modalità di recupero dell’imposta, alternativa, che non è concretamente non esercitabile per gli acquisti «cross border». Il diritto al rimborso è subordinato alla sussistenza di talune condizioni. In primo luogo, il soggetto passivo non deve avere, nel paese del rimborso, un collegamento territoriale che lo obbligherebbe a registrarsi in tale paese. Il rimborso non può infatti essere chiesto dal soggetto passivo che, nel periodo di riferimento, aveva nello stato membro in cui ha effettuato gli acquisti la sede della propria attività economica, oppure una stabile organizzazione operativa, oppure, in mancanza di sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale. Qualora sussista uno di tali elementi di collegamento territoriale, il soggetto passivo deve considerarsi «stabilito» e non può quindi avvalersi della procedura di rimborso.
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