Malta ha emanato il National Foreign Direct Investment Screening Office Act 2020, in attuazione del Regolamento UE 2019/452 che istituisce un quadro normativo per il controllo degli investimenti diretti esteri nell’Unione Europea. La nuova legge, che è entrata in vigore l’11 ottobre 2020, si applica agli investimenti diretti esteri e a tutte le persone coinvolte in un investimento diretto estero, compresi gli investitori stranieri extracomunitari che mirano a stabilire o a mantenere legami durevoli e diretti al fine di svolgere un’attività economica a Malta. Sono inclusi anche gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che svolge un’attività economica a fini di lucro. Vengono invece esclusi gli investimenti di portafoglio effettuati o previsti a Malta,
Al fine di creare un meccanismo di controllo, la legge ha istituito il National Foreign Direct Investment Screening Office, le cui funzioni e compiti sono stabiliti dall’articolo 9 della legge: qui viene attribuito il potere di vagliare, valutare, indagare, autorizzare (o meno) e annullare gli investimenti diretti esteri effettuati a Malta che possono influenzare la sicurezza o l’ordine pubblico nel Paese. Lo scopo principale è quello di proteggere l’intelligence, la conoscenza e le tecnologie dell’UE che coinvolgono i suoi interessi in termini di sicurezza.
Attraverso questa legge, gli investitori stranieri e tutte le persone coinvolte in un investimento diretto estero sono obbligati, prima di tutto, a notificare all’Ufficio lo stesso investimento e a fornire informazioni riguardanti l’entità che lo effettua, così come qualsiasi altra informazione che può essere necessaria per la corretta osservanza delle disposizioni applicabili. Il modulo di notifica deve essere presentato online dal beneficiario effettivo o dai rispettivi fornitori di servizi aziendali e consulenti come Malta Business Agency che seguiranno la procedura per conto del cliente. I richiedenti saranno quindi informati per iscritto sull’esito del loro modulo di notifica dall’Ufficio.
Questa notifica è generalmente richiesta quando:
– l’entità a Malta intende svolgere attività che sono menzionate nel Primo Allegato della Legge;
– l’entità ha o sta per avere un investitore extra UE che risulta essere beneficiario effettivo o avere una partecipazione di controllo diretta o indiretta;
– dopo aver effettuato un investimento a Malta, l’interesse di controllo diretto o indiretto della società o del gruppo cambia e passa a un investitore straniero.
La legge prevede anche un obbligo di notifica all’Ufficio quando c’è un cambiamento di struttura a Malta che porterebbe un investitore straniero a detenere almeno il 10 per cento delle quote: questo pone la soglia appena sotto la definizione di proprietario effettivo in termini di legge, e deve ancora essere stabilito come tale caso verrà trattato.
Nel determinare se i suddetti criteri siano soddisfatti, è fondamentale tenere a mente le seguenti definizioni chiave:
Per “proprietario beneficiario” si intende qualsiasi persona fisica che possiede direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento più uno delle quote di proprietà della società. Nel caso in cui nessun titolare possa essere identificato in tal modo, i proprietari effettivi sono le persone fisiche che ricoprono la posizione di funzionario al più alto livello.
Per “investimento diretto estero” si intende un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore straniero volto a stabilire o a mantenere legami duraturi e diretti al fine di svolgere un’attività economica a Malta, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che svolge un’attività economica e gli investimenti effettuati nell’ambito di una procedura di appalto pubblico.
Per “investitore straniero” si intende una persona fisica non appartenente a uno stato membro UE, o un’impresa di un paese terzo, che intendono effettuare o hanno già effettuato un investimento diretto estero a Malta.
Le informazioni richieste dall’Ufficio per la notifica e il processo di screening includono normalmente informazioni sui proprietari effettivi finali, la fonte di finanziamento, le attività da svolgere, i prodotti, i servizi e le operazioni commerciali dell’investitore straniero e dell’impresa in cui l’investimento diretto estero è previsto o è stato completato.
Al ricevimento di una notifica, l’Ufficio ha cinque giorni lavorativi per determinare se l’investimento è soggetto a screening e, in questo caso, ha poi 60 giorni di tempo per determinare se l’IDE può influenzare la sicurezza o l’ordine pubblico a Malta: se ciò viene confermato, l’autorità avrà il potere di condizionare, vietare o annullare l’investimento informa l’investitore straniero per iscritto e con una chiara motivazione.
In caso di violazioni, la legge impone pesanti sanzioni che vanno da 500 a 100.000 euro per il mancato rispetto delle disposizioni della legge. Queste sanzioni possono essere imposte a qualsiasi persona, compresi a coloro che affiancano i beneficiari diretti.
È pertanto opportuno affidarsi a consulenti professionali che conoscono a fondo le disposizioni della legge, così da tenere sotto controllo quando sussistono le condizioni per l’obbligo di notifica da parte dei clienti. Il team di Malta Business Agency è a vostra disposizione.