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Riflessi fiscali della residenza o del domicilio a Malta.

La residenza fiscale è il luogo in cui una persona viene considerata residente ai fini fiscali ed in genere, una persona è residente nel paese in cui ha la propria dimora abituale o dove trascorre la maggior parte del tempo.

La residenza fiscale può avere importanti conseguenze a livello fiscale, poiché determina in quale paese una persona è tenuta a pagare le tasse sui propri redditi e sulla propria attività economica. In alcuni casi, può anche influire sulla possibilità di accedere a determinati benefici fiscali.

Fatte queste premesse, vediamo a Malta come viene determinata la residenza ed il domicilio e quali differenze sono previste dalla normativa interna

Residenza e domicilio

Il diritto interno maltese prevede una definizione ben specifica di “residente a Malta”.

I termini “residenza ordinaria” e “residente a Malta o domicilio” non sono ritenuti sinonimi nella giurisprudenza maltese. Gli elementi costitutivi della residenza ordinaria sono determinati dai seguenti parametri

(1) una presenza fisica regolare a Malta, dove tale residenza fa parte dell’ordine regolare della vita di una persona;

(2) una residenza con un certo grado di continuità, nonostante le assenze occasionali (residenza assunta per uno scopo stabile)

(3) residenza assunta volontariamente.

Il domicilio, a differenza della residenza, un concetto giuridico che crea legami inestricabili tra l’individuo e la giurisdizione maltese. Il domicilio è diverso dalla nazionalità o cittadinanza, in quanto il primo si riferisce al concetto di essere un membro permanente della “società civile”, mentre il secondo si riferisce solo al “corpo politico”. Tipicamente, un individuo nasce con un domicilio di origine in linea con i propri tutori legali. Tuttavia, la scelta del domicilio può essere effettuata in base ad un’analisi caso per caso.

Tassazione sul reddito per le persone fisiche.

Nella misura in cui Malta ha giurisdizione fiscale, lo Stato Maltese riscuote l’imposta sul reddito delle persone fisiche sul reddito di un individuo attraverso la tassazione progressiva (la fascia fiscale più alta a Malta è del 35%) come previsto dalla legge sull’imposta sul reddito, capitolo 123 delle leggi di Malta.

L’imposta sul reddito delle persone fisiche costituisce una forma di imposta diretta in quanto si tratta di un prelievo che grava direttamente sul reddito di una persona fisica.

La riscossione di queste imposte viene di solito effettuata attraverso il sistema fiscale provvisorio o il sistema di liquidazione finale. il primo si applica alle persone le cui fonti di reddito comprendono attività commerciali, imprenditoriali, professionali o professionali, mentre il secondo si applica alle persone che percepiscono un reddito da lavoro dipendente o da pensione.

Questi due sistemi principali assicurano che, in linea di massima, l’imposta dovuta per un determinato anno sia riscossa nello stesso periodo in cui viene percepito il reddito. Inoltre, Malta riscuote i contributi previdenziali, ovvero contributi nazionali equivalenti alla previdenza sociale per coloro che sono abitualmente residenti e sono lavoratori autonomi o subordinati, in linea con il Social Security Act, capitolo 318 delle leggi di Malta.

Questi contributi previdenziali, e in alcuni casi i contributi al fondo maternità, sono riscossi dal Commissioner for Revenue (Ufficio del Commissario per le Entrate) assieme all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Malta offre programmi fiscali speciali per persone altamente qualificate, individui con un impiego qualificato e altri programmi di residenza fiscale destinati ad attrarre persone benestanti. Alcuni programmi fiscali prevedono tasse sul reddito da lavoro dipendente ad un’aliquota forfettaria più favorevole del 15% (Flat Tax) e mirano ad attrarre, sul’isola, persone qualificate.

D’altra parte, ci sono programmi concepiti per incentivare gli individui stranieri a rimpatriare i redditi provenienti al di fuori di Malta a un tasso forfettario favorevole del 15%, a condizione che vengano soddisfatti determinati requisiti di investimento.

Tassazione sulle plusvalenze per le persone fisiche

Lo Stato Maltese non riscuote l’imposta sul reddito delle persone fisiche su tutte le plusvalenze, ma solo su quelle che sono elencate in modo esaustivo nella legge.

Le plusvalenze sono riscosse sui trasferimenti di beni immobili, titoli, gestione di affari, avviamento commerciale, permessi commerciali, diritti d’autore, brevetti, marchi, nomi commerciali, qualsiasi altra proprietà intellettuale, proprietà effettiva in un trust che detiene proprietà in trust imponibili, revoca del raggruppamento, valore- spostamento, interessi in qualsiasi partenariato e qualsiasi diritto su di esso.

Il regime predefinito per la tassazione delle plusvalenze è una ritenuta d’acconto provvisoria. In altre parole, l’imposta viene riscossa al momento del trasferimento, ma questa fonte di reddito viene aggregata agli altri redditi percepiti.

Ciò consente di dedurre di conseguenza le tasse anticipate come prescritto dalla legge.

Pertanto, l’imposta provvisoria riscossa alla data della cessione, diventa anche un credito d’imposta a fronte dell’imposta dovuta, calcolata in base alla relativa fascia di imposta.

La legge maltese consente tuttavia casi di ritenuta d’acconto definitiva su determinati redditi di natura patrimoniale come nel caso di beni immobili situati a Malta che, in quanto beni collocati fisicamente nello Stato maltese, sono tassati attraverso l’imposta sul trasferimento di proprietà.

Inoltre, le plusvalenze realizzate tramite veicoli di investimento possono essere assoggettate ad imposta mediante ritenuta d’acconto a titolo definitivo, come previsto dalle disposizioni sui redditi da capitale.

Tuttavia, anche questi regimi di ritenuta d’acconto, previsti dalle leggi vigenti, consentono l’opt-out facoltativo al regime predefinito e le esenzioni totali che consentono flessibilità e soluzioni ottimizzate dal punto di vista fiscale.

La legge consente tuttavia casi di ritenuta d’acconto definitiva su determinati redditi di natura patrimoniale come nel caso di beni immobili situati a Malta che, in quanto beni, sono tassati attraverso l’imposta sul trasferimento di proprietà.

Tassazione sulle donazioni per le persone fisiche

Non ci sono tasse sulle donazioni a Malta.

Tassazione sull’eredità per le persone fisiche.

Malta riscuote un’imposta indiretta nota come imposta di bollo (duty) sulle trasmissioni a titolo di eredità di beni immobili e titoli negoziabili. L’imposta di bollo viene riscossa su una dichiarazione causa mortis redatta da un notaio o su un avviso che deve essere presentato rispettivamente al Registro delle Imprese di Malta.

l’imposta viene calcolata ed addebitata, alla persona fisica che riceve l’eredità, in genere entro sei mesi dall’accettazione dell’eredità. L’aliquota impositiva è fissa ed è del 5 per cento per le trasmissioni di beni immobili o titoli negoziabili in una struttura legale che detiene prevalentemente beni immobili situati a Malta (holding).

Nel caso di qualsiasi altro titolo negoziabile, l’aliquota è del 2%. In questi scenari, l’imposta viene riscossa sul valore reale delle rispettive proprietà.

Tassazione sulla proprietà reale

Non ci sono tasse sul capitale a Malta. In altre parole, non vengono riscosse tasse per il semplice fatto di possedere beni immobili.

Tassazione dei beni non monetari

Malta fa parte dell’unione doganale dell’UE e pertanto i dazi all’importazione attraverso le tariffe sono gli stessi del resto dell’UE. I dazi sono imposti in base al codice NC armonizzato di una merce importata da paesi terzi.

Malta impone inoltre accise sia sulle merci armonizzate che su quelle non armonizzate.

Come parte dell’area dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dell’UE, Malta riscuote anche l’IVA sulle importazioni nella misura in cui le merci non sono soggette ad aliquota zero o esenti.

In questi scenari, Malta applica metodi flessibili per rinviare tali prelievi alla successiva dichiarazione IVA se si tratta di un soggetto passivo registrato o nella misura in cui i beni non sono immessi in libera circolazione attraverso regimi di sospensione dell’imposta. I regimi di sospensione dei dazi sono gestiti, tra l’altro, attraverso depositi fiscali doganali che consentono accordi di call-off stock e consignment stock. Inoltre,

Altre tasse sulle persone fisiche

Non ci sono tasse sul patrimonio o sul capitale a Malta. L’aliquota standard IVA, a Malta, è del 18%, che è una delle più basse nell’area IVA europea. Si tratta di un’imposta indiretta che grava, tra l’altro, sui soggetti che forniscono beni e servizi nell’ambito di un’attività economica. Malta ha deroghe interessanti sulla negoziazione di edifici e terreni edificabili, tra gli altri. Sono inoltre concesse esenzioni su taluni prodotti alimentari e farmaceutici per contrastare il carattere regressivo dell’IVA.

Tassazione dei trust e altri veicoli di partecipazione

Malta ha regolamentato nella sua legislazione sia i trust intesi come nella tradizione del diritto comune sia le fondazioni. In tale settore, Malta adotta la neutralità fiscale come principio guida per tassare questi veicoli che detengono attività in termini di tassazione del reddito.

Il reddito di un trust è, per impostazione predefinita, tassato nelle mani del trustee.

Tuttavia, un trustee può anche scegliere che il trust sia trattato come una società ai fini fiscali. Ci sono casi in cui un trust può essere trasparente, il che significa che il reddito ricevuto dal trust verrebbe, per finzione legale, ricevuto direttamente dal beneficiario (ad esempio, se i beneficiari del trust non sono tutti residenti abitualmente a Malta o non domiciliati a Malta).

Per quanto riguarda le fondazioni, tali strutture sono, di default, ritenute tassabili in quanto società. Tuttavia, gli amministratori di una fondazione possono scegliere di stabilire che la fondazione sia trattata come un trust ai fini dell’imposta sul reddito. Nella misura in cui questi veicoli detentori di beni non svolgono un’attività economica, non vi è alcun obbligo di registrazione IVA.

Tassazione degli Enti di beneficenza, Associazioni, NGO

Gli enti di beneficenza che intraprendono attività filantropiche e sociali possono, in linea di principio, ottenere un’esenzione generale dall’imposta sul reddito. Esistono controlli per evitare l’uso di queste strutture per attività illecite di evasione fiscale. Analogamente, esiste un’esenzione per l’IVA nella misura in cui ciò non distorce la concorrenza.

Disposizioni antielusione e antiabuso nella gestione patrimoniale delle persone fisiche.

Malta è un membro dell’UE e ha recepito sia le direttive anti-elusione fiscale sia altre leggi dell’UE che vietano accordi abusivi. Malgrado ciò, Malta si è dotata, sin dall’inizio, di una legge generale antiabuso che ridefinisce le strutture abusive in conformità con la realtà economica.

Pertanto, è importante che qualsiasi persona fisica eviti di avere una struttura a Malta che sia costituito con un accordo totalmente artificioso.

Stesso discorso vale per l’IVA, tanto è vero che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che un divieto di pratiche abusive in materia di IVA sia applicabile a prescindere da un provvedimento nazionale che lo dia attuazione.

Ciò è dovuto al fatto che, secondo una giurisprudenza consolidata, in primo luogo, il diritto dell’UE non può essere invocato per fini abusivi o fraudolenti e, in secondo luogo, l’applicazione della legislazione dell’UE non può essere estesa alle pratiche abusive degli operatori economici.

Per qualsiasi ulteriore informazione su quest’articolo è possibile contattare la nostra redazione, compilando ed inviando il seguente form.

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Questo articolo fornisce solo informazioni generali e non sostituisce in alcun modo la consulenza professionale. Si raccomanda di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione importante in merito a questioni finanziarie, legali o di altro tipo. L'autore e la pubblicazione non sono responsabili per eventuali errori o danni causati dall'utilizzo delle informazioni contenute in questo articolo.

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