Il governo maltese ha pianificando l’implementazione di regole sul Transfer Pricing, in linea con gli standard globali relativi al principio di libera concorrenza, come parte del piano di ripresa e resilienza di Malta, concordato con la Commissione UE nel settembre 2021 e approvato dall’ECOFIN nell’ottobre 2021.
Il Commissario per le Entrate ha ricevuto dal settore privato richieste di certezza sui prezzi di trasferimento, che sono diventati sempre più importanti nell’economia globale di oggi. È stata aggiunta una disposizione di abilitazione alla legge sull’imposta sul reddito per consentire l’elaborazione di norme relative ai prezzi di trasferimento e agli accordi preventivi sui prezzi (APA).
Dopo un periodo di consultazione con le parti interessate, lo scorso 18 novembre 2022, Malta ha introdotto una legge supplementare per attuare le regole sui prezzi di trasferimento nel suo sistema fiscale.
Queste regole saranno applicabili a tutti gli accordi stipulati a partire dal 1° gennaio 2024, nonché agli accordi preesistenti che vengono “sostanzialmente” modificati a partire da quella data.
Le regole sul transfer pricing saranno utilizzate per determinare la base imponibile di una società derivante da un “accordo transfrontaliero” tra “imprese associate” che detengono direttamente o indirettamente oltre il 75% dei diritti di partecipazione. Per quanto riguarda le entità costitutive di un gruppo multinazionale, la percentuale di partecipazione sarà del 50%.
Le PMI come definite nelle norme sugli aiuti di Stato non rientrano nell’ambito di applicazione di tali norme.
Il gruppo multinazionale nelle operazioni di transfer pricing
Il concetto di gruppo multinazionale per queste Norme è un insieme di società che hanno la residenza fiscale o una stabile organizzazione in più di una giurisdizione (compresa Malta) e hanno un reddito consolidato totale del gruppo di almeno 750 milioni di euro all’anno.
Il Regolamento sul transfer pricing non si applica alle operazioni transfrontaliere con un valore di libera concorrenza aggregato rispettivamente di Euro 6 milioni e Euro 20 milioni di ricavi e capitale. Le operazioni di cartolarizzazione sono escluse dall’ambito di applicazione di tali Norme.
Le norme si applicheranno alle transazioni e agli accordi transfrontalieri tra una società residente e una non residente, una società residente con una stabile organizzazione situata fuori Malta e una società non residente che tratta con una PE a Malta di un’altra società non residente, le operazioni sono effettivamente collegate per quanto riguarda l’accertamento del reddito complessivo della società.
Le regole prevedono decisioni unilaterali sui prezzi di trasferimento rinnovabili e accordi preventivi sui prezzi bilaterali e multilaterali.
Nell’accertare il reddito totale delle società in cui qualsiasi importo ai sensi di un accordo transfrontaliero differisce dall’importo di libera concorrenza, le Regole prevedono in una disposizione presuntiva che l’importo di libera concorrenza sia stato sostenuto o derivato invece dell’importo effettivo.
Si prevede che verranno emesse linee guida specifiche che includeranno, tra le altre cose, il riferimento alle Linee guida sui prezzi di trasferimento dell’OCSE.