A partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non fa più parte dell’Unione doganale. Questo ha un impatto sulle merci che entrano ed escono dall’Europa in termini di determinazione dell’origine preferenziale. Se le merci sono originarie del Regno Unito, si può richiedere un tasso agevolato sul dazio da applicare se queste sono importate a Malta e immesse in commercio. Questo significa che saranno esenti (o beneficeranno di un tasso ridotto) dal dazio doganale. L’IVA sarà comunque dovuta all’importazione.
Per richiedere le agevolazioni preferenziali sul dazio, il prodotto importato deve essere originario del Regno Unito (come paese esportatore) e deve essere classificato come tale nella banca dati TARIC, disponibile al sito web del Dipartimento delle Dogane.
Per beneficiare delle tariffe preferenziali quando si importa nell’UE dal Regno Unito, l’importatore dovrà anche dichiarare di essere in possesso della prova che le merci sono conformi alle norme di origine.
La richiesta dell’aliquota preferenziale del dazio è soggetta una dichiarazione fatta dall’esportatore per attestare che il prodotto è originario e che l’importatore ne è a conoscenza. Se le merci non soddisfano i requisiti delle regole d’origine (o se la prova d’origine non può essere fornita) il dazio doganale deve ancora essere pagato.
L’attestazione di origine deve essere fornita su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale (esclusa la polizza di carico) che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione, e che si riferisca alla spedizione specifica.
Conoscenza dell’importatore
La “conoscenza dell’importatore” permette allo stesso di richiedere un trattamento tariffario preferenziale basato su prove ottenute in merito al carattere originario dei prodotti importati. Questa prova deve essere in possesso dell’importatore, ed essere sotto forma di documenti o registri di supporto che possono essere forniti dall’esportatore o dal produttore fornendo la prova che il prodotto si qualifica come originario.
È opportuno sottolineare che queste informazioni vengono fornite come una guida generica e che dettagli più specifici sono delineati nei capitoli “Origine” delineati nel regolamento del codice doganale dell’Unione (UE) 952/2013, nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dell’UCC e nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 dell’UCC.
È anche da capire che le merci importate nell’UE dal Regno Unito, che erano state originariamente importate nel Regno Unito da altri paesi dell’UE, non saranno soggette al dazio all’importazione se vengono importate nuovamente nell’Unione doganale entro 36 mesi dalla loro esportazione originale dall’Unione europea al Regno Unito. In tali casi, sarà dovuta solo l’IVA.
Se queste merci sono importate nel territorio doganale dell’UE dopo tre anni dalla loro esportazione originale fuori dall’Unione Europea (in questo caso nel Regno Unito), allora le merci perderanno la loro origine e tutte le tasse (dazio e IVA) saranno dovute al momento dell’importazione.
Se le merci originariamente esportate dal territorio doganale dell’Unione Europea vengono restituite inalterate allo stesso esportatore entro 36 mesi dal trasferimento originale, allora non sono dovute tasse.
Esportazioni dall’UE al Regno Unito
Le procedure per l’esportazione di merci verso il Regno Unito saranno le stesse di quelle attualmente utilizzate per le esportazioni verso altri paesi terzi. Tuttavia, l’accordo prevede un trattamento preferenziale delle merci originarie dell’UE per gli importatori del Regno Unito. Per soddisfare questa disposizione, gli operatori economici che esportano merci nel Regno Unito devono registrarsi nel sistema REX. Questi operatori economici sono tenuti a contattare l’Unità Procedure Speciali ai numeri 25685141 e 25685156 per iniziare il loro processo di registrazione.