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Agroalimentare: in vigore il Regolamento sulle pratiche commerciali sleali

Lo scorso 18 giugno 2021 è entrato finalmente in vigore il nuovo Regolamento sulle pratiche commerciali sleali nella catena di approvvigionamento alimentare, meglio conosciuto come “Malta Regulations”.

Viene così recepita la direttiva (UE) 2019/633 (“direttiva UTP”) che si propone di assicurare la redditività degli operatori in tutti gli stadi della filiera agroalimentare. Le misure previste si propongono di tutelare le aziende agricole e le imprese agroalimentari, specialmente con soglie di fatturato fino a 350 milioni di euro, da pratiche commerciali sleali quali cancellazione last minute degli ordini, ritardi nei pagamenti dei fornitori, modifiche unilaterali e retroattive dei contratti, mancati pagamenti ai fornitori per la merce invenduta.

La Direttiva introduce l’obbligatorietà dei contratti scritti tra fornitori e acquirenti, la possibilità per chi subisce ingiustizie di denunciarle personalmente o tramite le associazioni mantenendo la confidenzialità, il divieto di ritorsioni commerciali da parte dell’acquirente, tempi certi per l’azione dell’autorità legale di contrasto. Sono previste efficaci ed incisive misure per l’enforcement, che dovrebbe essere di competenza di specifiche istituzioni degli Stati membri. Questi ultimi dovranno recepire la normativa entro 24 mesi dalla sua approvazione e provvedere all’applicazione entro 30 mesi.

Come riportato in un’analisi dello studio legale Ganado, il “Malta Regulations” si applica:

  • se il fornitore o l’acquirente ha sede o opera a Malta
  • se la presunta pratica sleale viene eseguita, in tutto o in parte, a Malta
  • se il fornitore e l’acquirente, nella loro specifica relazione commerciale, soddisfano le soglie di fatturato annuo stabilite dalla legge con un approccio dinamico a seconda delle diverse categorie di fatturato sia per il fornitore e l’acquirente.

Il Regolamento non si applica, in ogni caso, quando il “compratore” è un’autorità pubblica e quando si acquista attraverso procedure di gara.

Lo stesso Regolamento si applica ai contratti firmati dopo il 18 giugno 2021, ma sarà applicato retroattivamente anche ai contratti firmati prima del 18 giugno 2021 soltanto a partire dal 19 giugno 2022.

Sono poi individuate alcune pratiche scorrette attraverso una “lista nera” e “una lista grigia”. Nella prima le pratiche sono proibite in ogni circostanza, mentre nella seconda sono proibite, a meno che non siano concordate esplicitamente da entrambi i partner commerciali nei termini di un accordo di fornitura “chiaro e inequivocabile”.

Ecco quali sono tali pratiche.

LISTA NERA:

  • Pagamenti oltre i 30 giorni per prodotti agricoli e alimentari deperibili
  • Pagamenti oltre i 60 giorni per altri prodotti agroalimentari
  • Cancellazioni a breve termine di prodotti agroalimentari deperibili
  • Modifiche unilaterali del contratto da parte dell’acquirente
  • Pagamenti non legati a una transazione specifica
  • Rischio di perdita e deterioramento trasferito al fornitore
  • Rifiuto di una conferma scritta di un accordo di fornitura da parte dell’acquirente, nonostante la richiesta del fornitore
  • Abuso dei segreti commerciali del fornitore da parte dell’acquirente
  • Ritorsione commerciale da parte dell’acquirente
  • Trasferimento dei costi di esame dei reclami dei clienti al fornitore
  • Alcune relazioni fornitore-acquirente possono essere esenti da alcune delle pratiche commerciali della lista nera.

LISTA GRIGIA:

  • Restituzione di prodotti invenduti al fornitore senza il pagamento della merce o il suo smaltimento
  • Addebitare il pagamento al fornitore per lo stoccaggio, l’esposizione o l’elencazione dei prodotti sul mercato
  • Richiedere al fornitore di sostenere il costo di eventuali sconti sui prodotti venduti dall’acquirente in un’offerta promozionale
  • Richiedere al fornitore di pagare per la pubblicità dei prodotti
  • Imporre al fornitore di pagare per la commercializzazione dei prodotti
  • Imporre al fornitore di pagare il personale dell’acquirente, l’allestimento dei locali

Sempre secondo il Regolamento, le indagini possono essere avviate dall’UTP Board di propria iniziativa o in seguito al ricevimento di un reclamo da parte di un fornitore.

Quando richiesto, l’UTP Board deve garantire la protezione dell’identità del denunciante. Questa disposizione sulla riservatezza è stata introdotta per ridurre il rischio di potenziali ritorsioni commerciali contro il fornitore che presenta il reclamo. I fornitori possono presentare reclami anche in forma anonima.

Dopo la conclusione dell’indagine, l’UTP Board deve pubblicare una relazione per spiegare come l’acquirente si sia impegnato in una pratica commerciale sleale vietata. Queste conclusioni possono anche essere accompagnate da una stima dei danni subiti dall’acquirente a causa della pratica commerciale sleale. Il Consiglio dell’UTP può, quindi, invitare il fornitore e l’acquirente interessati a una procedura di mediazione per concordare l’ammontare dei danni da pagare.

Fonte: Ganado Advocates

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Questo articolo fornisce solo informazioni generali e non sostituisce in alcun modo la consulenza professionale. Si raccomanda di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione importante in merito a questioni finanziarie, legali o di altro tipo. L'autore e la pubblicazione non sono responsabili per eventuali errori o danni causati dall'utilizzo delle informazioni contenute in questo articolo.

Giovanni Guarise
Giovanni Guarise
Giornalista professionista dal 2010, nel corso degli anni da freelance ha dedicato particolare attenzione al mondo della Piccola e Media Impresa, realizzando approfondimenti e focus per diversi quotidiani, e collaborando nelle attività di comunicazione per un'associazione di categoria in Veneto
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