Una grande opportunità di espansione per le aziende italiane che non vogliono trasferirsi all’estero ma intendono sfruttare i vantaggi di un sistema competitivo arriva dalla possibilità di aprire una filiale o un branch a Malta. Si tratta di una delle possibili modalità per investire nel mercato estero mantenendo salde le radici nel proprio Paese, di grande interesse soprattutto per le aziende dal forte respiro internazionale.
Il canale maggiormente utilizzato è quello riconducibile alla costituzione di un’impresa controllata, con precise implicazioni di carattere tributario che includono un’eventuale tassazione per trasparenza, in capo al socio italiano, dei redditi prodotti all’estero; nonché la tassazione dei dividendi distribuiti dalla società controllata, ricordando che gli utili provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione integrale.
Va precisato, in proposito che la giurisdizione maltese non ha una fiscalità privilegiata, in quanto l’aliquota impositiva, per le imprese si assesta al 35%. Ciò che viene impropriamente identificata come fiscalità di vantaggio (tax refund 6/7), va invece inquadrata nell’ambito degli incentivi fiscali che sono riconosciuti a tutte le persone fisiche e giuridiche che decidono d’investire sul territorio maltese.
Un’altra forma di investimento molto efficace riguarda la costituzione all’estero di una stabile organizzazione, che in base alle leggi italiane può essere di varia natura: una sede di direzione; una succursale; un ufficio; un’officina; un laboratorio; una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; o semplicemente una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.
Un’impresa residente in Italia può dunque adottare un regime tributario favorevole che prevede l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero, con l’apertura di un branch nel territorio maltese, a una serie di regole e condizioni imprescindibili:
- l’esenzione deve riguardare gli utili e le perdite attribuibili a tutte le stabili organizzazioni costituite all’estero, in base al noto principio all in-all out;
- l’opzione deve essere esercitata all’atto della costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d’imposta, ed è irrevocabile;
- per le stabili organizzazioni già esistenti, l’opzione in rassegna può essere esercitata entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni sulla branch exemption.
L’impresa italiana, infine, deve indicare separatamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione.
Non solo, la stabile organizzazione, così costituita beneficia pienamente di tutti i gli incentivi fiscali previsti dallo Stato Maltese per l’apertura di una nuova società a Malta.
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