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Aprire un Club a Malta, conoscere regole e sanzioni per non rischiare

Sempre più stesso, arrivano in redazione quesiti su come aprire un associazione o un club a Malta e se esistono normative particolari che ne regolano l’apertura oppure ne limitano il semplice utilizzo del termine.

Inoltre ci è stato chiesto che tipo di responsabilità possono essere addebitate a chi dovesse frequentare un Club non autorizzato.

Prima di tutto va chiarito che il termine “Club” a Malta, non è un termine generico ma essendo l’inglese lingua nazionale ha un significato ben preciso ed in particolare: “Circolo istituito a fini ricreativi, sportivi o culturali; la sede che lo ospita”

Spesso in alcuni paesi, come l’Italia, si è abituati ad utilizzare il termine CLUB impropriamente, abbinandolo ad altre attività, come ad esempio un evento, una mostra, un’attività sporadica. A Malta, invece il termine CLUB può essere utilizzato esclusivamente per identificare una specifica attività associativa che ha una sede ben precisa, nella quale si incontrano periodicamente i propri membri.

A tal proposito il governo maltese, nel corso degli anni ha regolamentato l’utilizzo del termine Club e la gestione di tali associazioni approvando una normativa di riferimento che è SUBSIDIARY LEGISLATION 10.21 – REGISTRATION OF CLUBS REGULATIONS del 4 ottobre 1939, poi modificata con L.N. 69 of 1977.

La normativa in questione, oltre a dettare specifiche regole all’apertura di un Club, prevede anche sanzioni a carico di chi apre o frequenta Club non autorizzati, delegando alle Forze di Polizia locale il controllo e la verifica dei requisiti di apertura.

In primo luogo la norma precisa  che all’espressione “Club” viene attribuito soltanto un significato ed in particolare “qualsiasi edificio o parte di esso utilizzato da un’associazione di persone per i loro incontri comuni.”

Inoltre prevede che “Nessun club dovrà essere aperto fino a quando non è stato registrato presso l’ufficio del commissario di polizia“.

Ed ancora, nella legge troviamo specificato che “Tutte le domande per la registrazione di un club sono trasmesse dalla segretaria del club al Commissario della Polizia accompagnato da una dichiarazione contenente i seguenti dati:

  • il nome e l’oggetto del club;
  • l’indirizzo dei locali del club;
  • nome, cognome e luogo di residenza del segretario;
  • Il regolamento del club in materia di elezione dei membri e l’ammissione di membri temporanei e/o ospiti onorari
  • i termini di sottoscrizione e ingresso a pagamento;
  • le regole di cessazione di appartenenza;
  • le ore di apertura e chiusura del Club;
  • la procedura di modifica le norme;
  • Se nel Club ci sarà la fornitura di sostanze alcoliche.

La normativa prevede anche la possibilità da parte del Commissario di Polizia di non dare corso all’apertura del Club, qualora non siano rispettate ulteriori condizioni, come ad esempio:

  • il numero dei membri paganti è meno di trenta;
  • la quota annuale non è pagata da tutti i membri e non copre il valore economico della locazione dei locali;
  • su parere del commissario di polizia, il nome proposto del club ricorda da vicino o rischia di creare confusione con il nome di un altro club o possa cagionare una violazione del buon ordine pubblico;

Espletate le formalità burocratiche, ed approvata la domanda di apertura di un Club, viene rilasciato un certificato al Segretario che avrà il compito di esporlo nei locali del Club.

Il segretario del club è tenuto, inoltre a fornire entro il 15 gennaio di ogni anno al Commissario di Polizia una dichiarazione firmata, contenente tutte le indicazioni di cui al regolamento.

Il nome registrato di un club non può essere modificato senza autorizzazione preventiva scritta del Commissario di Polizia, il quale può rifiutare l’approvazione della modifica, per uno dei motivi di cui al normativa di riferimento.

In ultimo va precisato che la normativa di cui in premessa prevede espressamente che: “ Qualsiasi persona frequentando un club che non è registrato in conformità al presente Regolamento o che è stato chiuso in virtù del regolamento 9, sarà colpevole di una violazione ai sensi dell’articolo 318 del Codice di Polizia Maltese.”

I citati regolamenti non sono applicabili alle organizzazioni che sono puramente di carattere religioso o per i club giovanili destinati esclusivamente a fini sportivi.

E’ evidente dalla disamina della normativa maltese, che l’apertura di un Club, la sua promozione, l’uso del termine sono ben regolamentate e quindi sia che si voglia aprire un Club che lo si voglia frequentare, è necessario porre la giusta attenzione alle procedure, al fine di evitare di commettere reati, anche gravi.

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    Stefano Colombetti
    Stefano Colombetti
    Libero professionista, avvocato, partner Malta Business e presidente di Assomalta
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