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Aprire una sede a Malta: l’importanza della stabile organizzazione

Come abbiamo affrontato in un precedente articolo, l’apertura di un branch o una sede a Malta può rappresentare una forma di investimento molto efficace ma deve essere fatta secondo procedure e modalità corrette al fine di non incorrere in pesanti sanzioni da parte delle autorità fiscali del Paese di origine. E a tale scopo è raccomandato avvalersi del supporto di un consulente che sia in grado di fare da guida verso l’applicazione delle leggi maltesi e italiane in maniera precisa e trasparente.

Ribadiamo anzitutto che il concetto madre che sta alla base di una regolare internazionalizzazione della propria azienda tramite una ramificazione all’estero riguarda la costituzione all’estero di una stabile organizzazione, che in base alle leggi italiane può essere di varia natura: una sede di direzione; una succursale; un ufficio; un’officina; un laboratorio; una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; o semplicemente una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.

A tal proposito la Corte di Cassazione italiana si è pronunciata di recente su un caso di esterovestizione societaria con una sentenza, la  n.6476 del 9 Marzo 2021, che offre un’interpretazione di grande interesse per quanto riguarda il diritto comunitario e la libertà di stabilimento.

I giudici italiani hanno anzitutto ribadito che per stabilire se il reddito prodotto da una società possa essere sottoposto a tassazione in Italia, assume rilevanza decisiva il fatto che l’adozione delle decisioni riguardanti la direzione e la gestione dell’attività di impresa avvenga nel territorio italiano, nonostante la società abbia localizzato la propria residenza fiscale all’estero.

Da qui la precisazione che la nozione di “sede dell’amministrazione”, in quanto contrapposta alla “sede legale”, deve ritenersi coincidente con quella di “sede effettiva”, intesa come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente.

Anche questa nuova indicazione rientra quindi nella giurisprudenza italiana, e dovrà essere presa in seria considerazione nel passaggio che porterà un’azienda italiana ad aprire la propria succursale a Malta o in un altro Paese.

Per sviluppare il tuo progetto su Malta in piena sicurezza e nel rispetto della legge italiana affidati alla consulenza del team di Malta Business Agency.

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Questo articolo fornisce solo informazioni generali e non sostituisce in alcun modo la consulenza professionale. Si raccomanda di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione importante in merito a questioni finanziarie, legali o di altro tipo. L'autore e la pubblicazione non sono responsabili per eventuali errori o danni causati dall'utilizzo delle informazioni contenute in questo articolo.

Stefano Colombetti
Stefano Colombetti
Libero professionista, avvocato, partner Malta Business e presidente di Assomalta
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