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È reato di omessa dichiarazione se l’interesse economico è in Italia

Sussiste il reato di omessa dichiarazione, per il contribuente che risiede formalmente in un Paese straniero ma che mantiene il centro vitale degli affari e interessi in Italia: non è sufficiente la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, aver sposato una cittadina straniera e l’iscrizione in una palestra fuori confine. Rileva, soprattutto, il centro degli interessi economici, che nel caso in esame si trova in Italia, ove l’imputato amministra diverse e importanti società. Lo ha stabilito la Cassazione italiana che, con la sentenza n. 15314 del 23 aprile 2021, ha confermato a carico di un cittadino la condanna per il reato di cui all’articolo 5 del Dlgs n. 74/2000.

Come riporta Fisco Oggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate italiana, il contribuente si era difeso sostenendo la mancanza dell’elemento oggettivo del reato, rappresentato dall’obbligo dichiarativo, da escludersi alla luce della residenza in Svizzera. Tale elemento si desumeva da diversi “indizi”: il proprio datore di lavoro in Italia aveva operato delle ritenute sulle retribuzioni corrispostegli nella misura del 30%, mediante applicazione dell’aliquota forfettaria, proprio in considerazione della residenza all’estero, in tal modo assolvendo correttamente l’obbligo tributario nei confronti della Repubblica italiana. L’accertamento della residenza in Italia nei periodi d’imposta contestati era, dunque, stato compiuto sulla base di elementi presuntivi, non assimilabili a indizi gravi, precisi e concordanti, e omettendo di adeguatamente considerare i plurimi elementi sulla base dei quali era stata dimostrata l’effettività della residenza fiscale in Svizzera sin dal 2007, tra cui:

  • il certificato di domicilio rilasciato dalla città di Lugano
  • l’attestazione dell’iscrizione all’Aire dal 1° gennaio 2007 e la titolarità di un permesso di soggiorno svizzero di tipo C (che lo rendeva assimilabile a un cittadino svizzero, fatta eccezione per l’elettorato attivo e passivo e per l’obbligo militare)
  • la dichiarazione del locale ufficio contribuzioni del regolare pagamento delle imposte comunali dovute e quella di un ufficio circondariale di tassazione, dalla quale emergeva che aveva regolarmente e integralmente versato le imposte dovute negli anni 2013/2014 quale residente in territorio elvetico e che non aveva debiti di natura tributaria in Svizzera
  • la pendenza della procedura amministrativa di naturalizzazione per l’ottenimento della cittadinanza svizzera
  • la stipula di polizze assicurative per gli anni 2013 e 2014, obbligatorie per i residenti in Svizzera, e la mancata iscrizione all’anagrafe degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale in Italia dal 2003
  • il matrimonio contratto in Svizzera nel 2008 con una cittadina residente svizzera.

Nel rigettare il ricorso dell’imputato, la Cassazione ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli articoli. 2 del Tuir, e 43 del codice civile, deve considerarsi soggetto passivo d’imposta il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero ed essendosi iscritto all’anagrafe dei residenti all’estero (Aire.), stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari e interessi economici nonché delle relazioni personali (cfr Cassazione n.. 678/2015).

La prevalenza è attribuita al luogo in cui viene esercitata abitualmente la gestione degli interessi vitali del soggetto, con rilevanza fondamentale riservata alla “sede principale dell’attività”, ossia al criterio del “centro di interesse economico”. Anzi: “Le relazioni affettive e familiari – la cui centrale importanza è invocata dal ricorrente al fine della residenza fiscale – non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri – idoneamente presi in considerazione nel caso in esame – che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento” (cfr Cassazione nn.. 32992/2018, 6501/2015 e 24246/2011).

Nel caso concreto, gli elementi evidenziati dall’imputato non sono stati sufficienti per ritenere che il ricorrente avesse, negli anni oggetto delle contestazioni (cioè il 2013 e il 2014), la residenza fiscale in Svizzera, in considerazione della prevalenza dei rilevanti interessi economici dello stesso in Italia e anche di ulteriori aspetti attinenti alla vita affettiva e relazionale.

Lo stesso, infatti, risulta essere amministratore delegato di una nota società italiana da cui ha percepito rilevanti redditi oltre che legale rappresentante di altre società collegate. Inoltre, quanto agli aspetti della vita personale, risulta la disponibilità esclusiva di una abitazione a Varese, la proprietà di alcuni immobili in provincia sempre di Varese, la titolarità della tessera del Servizio sanitario nazionale italiano, la frequenza da parte dei figli minori di scuole in Italia, l’iscrizione a circoli sportivi nazionali.

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