Nell’ambito del Piano d’Azione 2016, la Commissione Europea ha avviato una serie di misure politiche con l’obiettivo di modernizzare il quadro europeo dell’IVA passando da un sistema di tassazione basato sull’origine del prodotto a un nuovo modello incentrato sulla sua destinazione. Tali misure mirano a ridurre il divario dell’IVA tra diversi Paesi, a rimuovere ostacoli di natura fiscale per le imprese che esportano all’interno dell’area euro e a consentire il corretto funzionamento del mercato unico.
Dopo una serie di misure già entrate in vigore, il nuovo tassello per l’attuazione di tale riforma è il “pacchetto e-commerce IVA 2021″, che si basa sulle misure adottate nel 2015 e nel 2019 in materia di telecomunicazioni, radiodiffusione e servizi elettronici (OTC).
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Le novità principali riguardano:
- – estensione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per i contratti derivati OTC a tutti i tipi di forniture di servizi B2C (Business to Client) all’interno dell’UE e alla vendita a distanza transfrontaliera di beni effettuata da fornitori europei, denominata “Union Scheme”. Ciò elimina l’attuale obbligo per i fornitori di registrarsi nello Stato Membro (SM) di consumo per i servizi e nello SM di arrivo dei beni quando vengono superate le soglie di vendita a distanza. Tali soglie sono sostituite da una soglia a livello comunitario, e le imprese più piccole potranno applicare l’IVA nel loro Stato membro di identificazione quando le relative cessioni di beni e prestazioni di servizi saranno inferiori ai 10.000 euro
- – a partire dal 1° luglio 2021 è abolita l’attuale esenzione IVA sui beni importati nell’UE per un basso valore, fino a 22 euro. È stato invece creato un regime di importazione, in base al quale il venditore contabilizza l’IVA nel punto vendita per le importazioni che non superano il valore di 150 euro. Non sono quindi applicabili procedure di IVA o di sdoganamento al momento dell’ingresso delle merci nell’UE per favorire la rapidità dei trasferimenti
- – vendita di beni effettuata tramite un’interfaccia elettronica, come ad esempio un mercato digitale, una piattaforma, un portale o mezzi simili. In termini di nuove regole, un mercato che “facilita” la vendita transfrontaliera o nazionale B2C di beni per venditori extracomunitari e/o le importazioni B2C non superiori a 150 euro, diventa il “presunto venditore” ai fini dell’IVA. Di conseguenza, il mercato è il soggetto passivo responsabile dell’addebito e della riscossione dell’IVA sulla vendita di beni al cliente finale.
Date le difficoltà pratiche presentate dalla pandemia di coronavirus, l’entrata in vigore del pacchetto e-commerce IVA è stata rinviata al 1° luglio 2021 per consentire alle imprese e agli Stati membri di disporre del tempo sufficiente per prepararsi alle modifiche.
Quali saranno i principali vantaggi apportati da questi cambiamenti?
- – Le imprese che effettuano vendite transfrontaliere di servizi e beni ai consumatori finali possono evitare più registrazioni IVA e quindi beneficiare di costi di conformità all’IVA ridotti
- – Con l’estensione dell’OSS, la contabilizzazione dell’IVA nei diversi Stati membri è resa più semplice, il che a sua volta incoraggia il commercio oltre confine
- – Le modifiche relative ai regimi di importazione e ai regimi non UE ridurranno le distorsioni della concorrenza creando condizioni di parità tra le imprese dell’UE e quelle extracomunitarie
- – Il nuovo modello del fornitore IVA presunto nel contesto delle interfacce elettroniche pone la responsabilità fiscale a carico degli operatori, che centralizzano e garantiscono la riscossione dell’IVA per gli Stati membri
- – La Commissione Europea prevede che le modifiche relative al pacchetto e-commerce IVA aumenteranno le entrate annuali dell’IVA per gli Stati membri di 7 miliardi di euro.