Malta è una giurisdizione conforme alle norme internazionali in materia fiscale: lo ha confermato l’OCSE, dopo aver preso atto come il Paese al centro del Mediterraneo abbia accolto una serie di raccomandazioni, e sia ormai vicina al passo di trasformare in leggi alcune importanti linee guida. Tra le più importanti misure in entrata nel pacchetto di normative maltesi in materia fiscale, vi è sicuramente il Transfer Pricing, una misura già in vigore in 60 Paesi di tutto il mondo che svolge un ruolo essenziale nello sforzo compiuto dalle autorità fiscali per combattere una pianificazione fiscale aggressiva.
L’espressione Transfer Pricing identifica il procedimento per determinare il prezzo “congruo” in un’operazione avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni o servizi avvenuta tra entità appartenenti allo stesso gruppo multinazionale. Dunque, la disciplina del Transfer Pricing ha l’obbiettivo di determinare il prezzo (o il margine di profitto) espressivo del “principio di libera concorrenza” per le transazioni che intercorrono tra due imprese associate e residenti in Paesi diversi, come ad esempio due controparti di una multinazionale.
Questo tipo di “operazioni controllate” si distinguono da quelle che si realizzano tra imprese che non sono tra loro collegate, le quali si assume che operino indipendentemente nello stabilire termini e condizioni della transazione ossia conformemente al principio di libera concorrenza. Il transfer pricing si applica a prescindere dal livello di tassazione effettiva vigente nei Paesi in cui sono residenti o localizzate le imprese del gruppo coinvolte.
Negli ultimi anni, la legge maltese ha fatto specifico riferimento alle norme TP nella sua legislazione locale e, in particolare, nel suo Regime Fiscale Speciale – The Patent Box.
Malta ha previsto l’applicazione delle regole del TP nel suo Regime del Patent Box riformato nel 2019, seguendo le raccomandazioni dell’UE. Il nuovo regime ha incorporato il criterio dell’attività sostanziale (facendo corrispondere la ripartizione del reddito con l’attività economica che genera tale reddito), e ha previsto l’applicazione di queste misure anche per la determinazione del reddito/guadagno derivante da marchi e brevetti, in conformità alle linee guida dell’OCSE in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.