Malta e il Principato di Monaco hanno sottoscritto nel 2019 un trattato, ancora oggi in vigore, per evitare la doppia imposizione nei confronti di chi ha interessi in entrambi i Paesi. L’accordo stabilisce in primis che i dividendi pagati da una società con sede nel piccolo stato monegasco a un residente maltese che risulta esserne il beneficiario effettivo, sono tassabili solo a Malta, e quindi senza ritenuta alla fonte. Nessuna ritenuta alla fonte è prevista anche a percorso inverso, ossia per i dividendi pagati da una società maltese a un azionista residente a Monaco.
Lo stesso vale per il reddito derivante da interessi: il trattato sulla doppia imposizione stabilisce infatti che gli interessi derivanti da Monaco e pagati a un residente di Malta sono tassabili solo a Malta, così come quelli pagati da una persona che risiede a Malta a un residente di Monaco.
Leggi: Il sistema di rimborso fiscale maltese
Nessuna ritenuta alla fonte è applicata altresì sui redditi derivanti da royalty, che includono la licenza concessa a terzi di proprietà intangibili come brevetti, knowhow e altri diritto d’uso di proprietà intellettuali: se un residente a Malta produce questo genere di introiti da Monaco verrà tassato solo a Malta, e lo stesso vale al contrario.
Questi sono altri punti citati nell’intesa:
- Artisti e sportivi: il reddito prodotto da una persona che opera nel mondo dello spettacolo o dello sport può essere tassato esclusivamente nello stato in cui le attività sono esercitate
- Pensioni: le pensioni e le remunerazioni analoghe frutto di un’attività lavorativa passata, così come qualsiasi rendita, sono tassate solo nel paese di residenza
- Altri redditi: un reddito non specificatamente trattato nell’accordo bilaterale sulla doppia imposizione Malta-Monaco è tassabile solo nel paese di residenza.