L’International Trade Promotion Incentive Scheme (ITPIS) mira a sostenere le imprese maltesi che desiderano internazionalizzare la propria attività, o che già esportano e vogliono promuovere un prodotto o un servizio in un nuovo mercato. Una parte di questa misura è rivolta all’internazionalizzazione svolta tramite progetti di collaborazione, ossia attraverso la condivisione delle risorse per entrare a far parte di una rete di collaborazione, condividendo conoscenze, capacità, e favorendo una maggiore competitività.
Imprese ammissibili
Questo incentivo è aperto alle imprese che intendono intensificare le loro attività di internazionalizzazione con l’obiettivo di aumentare il proprio export.
Il beneficiario deve essere un’impresa registrata come una delle seguenti:
a. Un’impresa costituita ai sensi del Companies Act Chapter 386 of the Laws of Malta che sia una partnership en nom collectif, en commandite o una società a responsabilità limitata
b. Lavoratori autonomi registrati presso Jobsplus
c. Cooperative registrate presso il Co-operatives Board
d. La tabella seguente elenca i settori e le attività economiche ammissibili e i rispettivi codici NACE:
Progetti ammissibili
Il sostegno nell’ambito di questo programma può essere concesso quando almeno tre (3) imprese indipendenti, di cui almeno due (2) PMI, collaborano a un nuovo progetto di esportazione congiunto e presentano un Piano di sviluppo delle attività di esportazione che copra almeno dodici (12) mesi e che sia approvato da TradeMalta.
I costi relativi ai progetti di collaborazione devono essere equamente suddivisi tra le imprese partecipanti. L’aiuto sarà ripartito di conseguenza e contabilizzato nell’adozione individuale delle imprese partecipanti.
Costi ammissibili
Il rimborso è concesso per i seguenti costi:
i. Materiale di marketing per prodotti e servizi: Progettazione, sviluppo, duplicazione della produzione e stampa del materiale di marketing necessario per l’attuazione del Piano di sviluppo delle imprese di esportazione.
ii. Imballaggio e informazioni sui prodotti: Progettazione e sviluppo di informazioni sull’imballaggio e sul prodotto per scopi legali o normativi, o per tradurre l’imballaggio e le informazioni sul prodotto come richiesto per collocare il prodotto in un mercato di destinazione.
iii. Servizi di traduzione: Costi di traduzione del materiale di marketing dal maltese o dall’inglese in un’altra lingua, come specificamente richiesto per l’attuazione del Piano di sviluppo commerciale per l’esportazione. Sono ammissibili anche i costi di traduzione di siti e pagine web allo scopo di attrarre affari dai mercati esteri.
iv. Ottimizzazione dei motori di ricerca su Internet (SEO): Costi di ottimizzazione dei motori di ricerca su Internet (SEO) necessari per aumentare la visibilità nei mercati di destinazione e per attuare il Piano di sviluppo delle attività di esportazione.
v. Partecipazione a eventi internazionali: Partecipazione a conferenze, fiere ed eventi simili legati all’attività dell’impresa.
vi. Viaggi internazionali a scopo di sviluppo commerciale: Spese di viaggio e diaria per un (1) rappresentante (dipendente o direttore) che partecipa a incontri d’affari prestabiliti al di fuori di Malta nei mercati target identificati nel Piano di sviluppo commerciale per l’esportazione.
vii. Riunioni d’affari tenute a Malta: Spese di viaggio sostenute dall’impresa per lo svolgimento di una riunione d’affari a Malta.
viii. Partner internazionale per lo sviluppo commerciale: Un’impresa ammissibile può ricevere un sostegno per coprire i costi associati all’assunzione di un partner internazionale per lo sviluppo commerciale che svolga una funzione di sviluppo commerciale per conto dell’impresa in una o più regioni specifiche o in uno o più mercati target. Il responsabile deve essere assunto esclusivamente allo scopo di aumentare il fatturato delle esportazioni dell’impresa e deve avere sede all’estero.
viii. Il costo di un (1) Export Development Manager a tempo pieno, il cui ruolo deve essere quello di implementare la strategia di marketing comune e deve essere specificamente indicato come ruolo chiave nel contratto di lavoro della persona. Il contratto deve includere anche un riferimento diretto alle altre parti impegnate nel progetto e deve essere valido per un periodo indicato nel Piano di sviluppo delle attività di esportazione approvato.
Entità
Il rimborso sarà calcolato sulla retribuzione netta (escludendo qualsiasi altro compenso come bonus, straordinari, indennità e benefici) e avrà un tetto massimo di 1.000 euro al mese, che può essere aumentato a 1.500 euro se il dipendente ha un’esperienza minima di 5 anni in una funzione di sviluppo del business internazionale. Nel caso in cui l’Export Development Manager sia impiegato a tempo parziale, il sostegno massimo sarà ridotto proporzionalmente alle ore lavorate. Il rimborso dei costi relativi all’Export Development Manager è limitato ai primi dodici (12) mesi di assunzione della persona.
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