Ai sensi delle disposizioni legislative maltesi in materia di imposta sul reddito, le imprese che hanno redditi o guadagni ottenuti fuori dal territorio di Malta possono richiedere uno o più tipi di rimborso:
Trattato sul rimborso della doppia tassazione
Questo tipo di rimborso viene erogato sotto forma di un credito concesso contro l’imposta pagata in un paese con il quale Malta ha concluso un trattato.
Malta ha attualmente decine di convenzioni sulla doppia imposizione fiscale in vigore, la maggior parte dei quali sono basati sul Modello di Convenzione dell’OCSE. Nella maggior parte dei suoi trattati fiscali, Malta ha accettato di alleviare la doppia imposizione con il metodo del credito.
Esenzione unilaterale
L’esenzione unilaterale è applicabile in materia di imposte estere sotto forma di credito fiscale dove non c’è trattato con il paese in materia. L’esenzione unilaterale funziona in modo identico a quello basato sul trattato.
Importo forfettario sul credito d’imposta estera
Importo forfettario sul credito d’imposta estera (FRFTC) ammonta al credito fiscale di 25% sul ricavo netto estero. Tuttavia, affinché questa agevolazione possa essere applicata, devono essere soddisfate alcune condizioni e prescisamente:
Una società che fa la domanda per l’esenzione di tipo FRFTC può chiedere un credito d’imposta del 25% assunto per essere riscossi all’estero indipendentemente dal fatto che ciò sia avvenuto. FRFTC viene calcolato sul reddito netto ricevuto dall’estero prima di deduzioni.
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