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L’amministrazione fiscale maltese: come funziona

La legislazione di riferimento in materia di amministrazione fiscale e relative controversie è distribuita nei seguenti provvedimenti di legge: Income Tax Act; Income Tax Management Act; Value Added Tax Act; Duty on Documents and Transfers Act. A queste norme si aggiungono le oltre 70 convenzioni sulla doppia imposizione che Malta ha sottoscritto con altrettanti Paesi stranieri.

Al contempo, l’ente Inland Revenue Department (IRD) nel corso degli anni ha emanato in materia linee guida che, sebbene non vincolanti, hanno lo scopo di assistere i contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione della legge. Un esempio nel contesto della risoluzione delle controversie fiscali internazionali transfrontaliere è costituito dalle Linee guida sull’applicazione delle procedure amichevoli (Mutual Agreement Procedure).

Nel 2012 è stata anche istituita la Commissioner for Revenue, con l’obiettivo di fondere in un unico organismo i dipartimenti di riscossione delle entrate, attibuendo ad esso la responsabilità della supervisione, tra l’altro, del sistema delle autodichiarazioni, della riscossione delle imposte e degli accertamenti.

Malta gestisce un sistema di autovalutazione delle imposte, in cui il contribuente calcola la propria imponibilità fiscale. Al contribuente viene richiesto di presentare una dichiarazione dei redditi annuale, attraverso un apposito modulo da compilare, la quale deve essere accompagnata da un calcolo che include:

  • il reddito imponibile della persona per l’anno di accertamento sulla base delle informazioni fornite nella dichiarazione;
  • l’onere fiscale;
  • l’imposta dovuta o rimborsabile per quell’anno di accertamento.

Al fine di verificare le informazioni in esse contenute, il Commissario può richiedere al contribuente una serie di documenti, tra cui libri, documenti, conti e dichiarazioni, e in alcuni casi particolari può chiedere anche la presenza fisica del contribuente (o di un suo rappresentante) per esaminare tali informazioni.

Al fine di garantire il tempestivo pagamento delle imposte, la legge prescrive termini di pagamento sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. Generalmente, l’imposta deve essere pagata lo stesso giorno in cui viene presentata la dichiarazione. Tuttavia, vi sono alcune circostanze specifiche – come nel caso del Final Settlement System – in cui l’imposta viene trattenuta alla fonte (anziché essere liquidata al momento della presentazione della dichiarazione) su tutti gli stipendi pagati da un datore di lavoro a un dipendente.

Quando un contribuente non presenta la dichiarazione, il Commissario determina l’importo dell’imposta dovuta da tale persona per l’anno di accertamento sulla base di una stima. Se, dopo un accertamento, il contribuente non presenta ancora la dichiarazione richiesta, il Commissario può effettuare un’indagine su dichiarazioni fiscali e debito accumulato senza l’obbligo di notifica nei confronti del contribuente. Inoltre, come deterrente dal mancato rispetto dei termini di pagamento delle imposte, è prevista l’applicazione di un’imposta aggiuntiva oltre agli interessi di mora per il pagamento tardivo. Non esiste invece un termine legale entro il quale deve essere concluso il riesame degli affari di un contribuente.

Le persone fisiche e le compagnie hanno periodi di riferimento diversi per il calcolo delle imposte da versare. Le persone devono presentare la loro dichiarazione alla Commissioner for Revenue entro il 30 giugno dell’anno di accertamento, mentre le società devono presentare il tutto entro la fine del nono mese successivo alla data contabile, o entro il 31 marzo dell’anno solare successivo alla data contabile, a seconda di quale delle due date sia posteriore.

Anche il formato della dichiarazione differisce anche tra individui, società, club e associazioni. Insieme alla dichiarazione, un soggetto giuridico è tenuto a presentare anche un bilancio certificato che copra il periodo di base corrispondente all’anno di valutazione per il quale è stata presentata la dichiarazione.

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