Con una nota interpretativa, pubblicata sul proprio sito web il 23 giugno scorso, la FIAU, l’Unità di analisi dell’informazione finanziaria è agenzia centrale nazionale maltese, all’indomani dell’inserimento di Malta nella lista grigia da parte dell’Organismo FAFT-GAFI ha ritenuto opportuno dare delle indicazioni ben precise a tutti gli operatori finanziari del Paese, affinché possano continuare a rispettare, senza allarmismi, i loro obblighi di verifica e valutazione sui rischi antiriciclaggio.
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Nella stessa nota, l’organismo ispettivo maltese, ha opportunamente segnalato agli operatori finanziari che “sebbene i soggetti siano tenuti a valutare la rispettabilità e il rischio di una giurisdizione per comprendere meglio i rischi a cui sono esposti, tale obbligo non deve essere interpretato come applicabile anche ai soggetti maltesi rispetto a Malta stessa. Pertanto, gli operatori non sono tenuti a valutare i rischi giurisdizionali derivanti dall’intrattenere rapporti d’affari o dalla conduzione di operazioni occasionali con clienti maltesi o residenti.“
Va inoltre evidenziato come la FIAU abbia precisato che, sebbene Malta sia stata collocata sotto un maggiore monitoraggio da parte del GAFI, questo non significa che la giurisdizione maltese sia stata, di default, considerata come non rispettabile o come una giurisdizione ad alto rischio.
L’inserimento nella lista grigia da parte di FAFT-GAFI, come riportato nella nota interpretativa, non deve essere considerata come un fattore scatenante per rivedere o aggiornare la Valutazione del rischio aziendale o la Valutazione del rischio dei clienti. Né questo sviluppo, di per sé, deve comportare un’intensificazione delle misure AML/CFT, compresa l’applicazione dell’EDD (Enhanced Due Diligence), nei confronti dei clienti maltesi o residenti a Malta, compresi gli organismi societari e gli accordi legali stabiliti a Malta o aventi titolari effettivi maltesi.
In conclusione, la FIAU comunica che tutti i soggetti interessati possono quindi continuare a fare affidamento su altri soggetti maltesi e possono ugualmente continuare ad applicare SDD su clienti maltesi o residenti in situazioni che si ritiene pongano un basso rischio di ML/FT, ossia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.