Malta ha pubblicato il Value Added Tax Act (Amendment of Sixth Schedule No. 2 – Regulations 2020) che apporta modifiche alle soglie per la registrazione IVA come piccola impresa. Il Regolamento stabilisce una nuova soglia unica di entrata pari a 30.000 euro per la registrazione ai sensi dell’articolo 11, e una soglia unica di uscita di 24.000 euro per coloro che effettuano forniture diverse da “attività economiche consistenti principalmente nella fornitura di beni” – cioè per coloro che forniscono principalmente servizi.
Le soglie di cui all’articolo 11 per le cessioni di beni effettuate a titolo principale, invece, restano rispettivamente di 35.000 e 28.000 euro.
Le imprese con un volume d’affari inferiore alla soglia di entrata stabilita per la loro attività commerciale possono richiedere la registrazione ai sensi dell’articolo 11 della legge sull’IVA per essere esonerate dall’addebito dell’IVA in caso di cessione di beni o prestazione di servizi imponibili. Oltre a non essere obbligate ad addebitare l’IVA, non possono nemmeno recuperarla. Le imprese il cui volume d’affari supera invece la soglia di “entrata” devono iscriversi all’IVA ai sensi dell’articolo 10.
Una volta iscritta ai sensi dell’articolo 11, una persona fisica può rimanere iscritta purché relativo volume d’affari non superi la relativa soglia di “entrata”. Tali contribuenti riceveranno un numero di partita IVA senza prefisso MT.
In base alle norme vigenti, le imprese registrate ai sensi dell’articolo 10 (registrazione IVA standard) non possono rinunciare a tale registrazione e registrarsi ai sensi dell’articolo 11 per 36 mesi civili completi a partire dalla data di registrazione ai sensi dell’articolo 10. Ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto (modifica del sesto allegato) (modifica n. 2) del 2020, questo periodo è ridotto a 24 mesi.
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