Con la pubblicazione di due circolari informative, l’MFSA (Malta Financial Services Authority) ha comunicato ufficialmente che dal primo gennaio 2018 sono in vigore le nuove disposizioni anti-riciclaggio per la registrazione delle società di capitali e le partnership a Malta.
L‘avviso Legale, di recente pubblicazione, è relativo alle informazioni sulla proprietà effettiva delle partnership commerciali e delle società di capitali. Il regolamento relativo al Companies Act (Register of Beneficial Owners) Regulations, 2017, è entrato in vigore il Primo gennaio 2018 e applicherà le disposizioni in materia di proprietà in base alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.
Con queste nuove disposizioni, la giurisdizione maltese, pone fine alle numerose polemiche che si sono succedute in questi ultimi mesi, sulla impossibilità di conoscere i beneficiari finali delle quote societarie detenute a vario titolo anche da soggetti terzi, all’uopo autorizzati.
L’attuazione della direttiva (UE) 2015/849 è relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104).
Questo provvedimento, fa seguito anche a quello pubblicato, nei mesi scorsi da Malta Gaming Authority sempre in materia di anti-riciclaggio.
Leggi anche — Incentivi economici del Governo per congressi e meeting (2018-2020)
Pertanto a partire dal Primo gennaio 2018 i documenti da consegnare al Registro delle Imprese per la registrazione di una nuova società dovranno includere una dichiarazione, nella forma prescritta nei moduli previsti, contenente informazioni sui beneficiari effettivi della società.
Questa dichiarazione dovrà essere firmata da due degli amministratori proposti della società, a meno che la società non abbia un direttore. Le informazioni, per ciascun beneficiario effettivo, dovrà essese costituita dal nome, dalla data di nascita, dalla nazionalità, dal paese di residenza, da un numero ufficiale del documento di identificazione che indica il tipo di documento e il paese di rilascio, nonché la natura e la portata dell’interesse detenuto.
Nel caso in cui una società proposta in registrazione, non abbia alcun beneficiario identificabile, il Registrar accetterà comunque un autodichiarazione in tal senso, firmata come sopra indicato il beneficiario viene identificato come qualsiasi persona fisica o persone che:
(i) possiede o controlla, concretamente ed in ultima analisi, la proprietà o il controllo, diretto o indiretto, ivi compresi, se del caso, le partecipazioni al portatore, più del 25% delle azioni o dei diritti di voto nella società posta in registrazione o (ii) che possa esercitare il controllo sulla gestione di tale società.
Questi requisiti non si applicheranno alla costituzione di una società, se tutti gli azionisti registrati sono persone fisiche, i cui dettagli sono riportati nello Statuto presentato ai fini della registrazione della società.
© riproduzione riservata