Con una serie di linee guida approvate da quasi un anno, le autorità di Malta hanno stabilito le condizioni per la determinazione dell’uso effettivo e del godimento di uno yacht all’interno e all’esterno delle acque territoriali dell’UE.
Il livello di utilizzo e di godimento dell’imbarcazione nelle acque territoriali dell’UE determina l’incidenza complessiva dell’IVA che deve essere sostenuta per l’affitto di uno yacht, la cui fornitura deve aver luogo a Malta. Di conseguenza, l’IVA non è dovuta sulla porzione del contratto di leasing in cui lo yacht è effettivamente utilizzato e goduto al di fuori delle acque territoriali dell’UE.
Le disposizioni vigenti seguono il principio di cui all’articolo 59a della direttiva IVA dell’UE che concede agli Stati membri un potere discrezionale per trattare la quantificazione della navigazione di uno yacht nelle acque territoriali dell’UE per “evitare la doppia imposizione, la non imposizione o la distorsione della concorrenza”.
La suddetta discrezione sarà comunicata al Commissario maltese per le entrate nei casi in cui una nave da diporto è messa a disposizione del locatario a Malta e pertanto tale contratto di locazione rientra nella sfera di applicazione dell’Italia maltese.
Condizioni da soddisfare per il trattamento IVA
Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte affinché le linee guida si possano applicare:
- Un’entità maltese, proprietaria dello yacht privato e/o agente locatario, deve essere stabilita e registrata a Malta
- Il locatore dovrà stipulare un contratto di noleggio di yacht a lungo termine (vale a dire un leasing che copre più di 90 giorni di “possesso o utilizzo continui”) con una terza parte non imponibile (maltese/non maltese)
- Le condizioni del contratto di locazione, compresa la sua durata e il corrispettivo che deve essere pagato dal locatario al locatore, devono essere concordate contrattualmente tra le parti per iscritto.
- Lo yacht deve essere messo a disposizione del locatario a Malta (per l’esecuzione del contratto di locazione)
- La previa approvazione scritta deve essere richiesta al Dipartimento IVA di Malta per confermare l’applicazione dell’IVA maltese basata sull’uso e il godimento effettivi
- L’uso e il godimento effettivi dello yacht nelle acque territoriali dell’UE sono basati su prove e il locatore è tenuto a ottenere dal locatario dati documentali e/o tecnologici per dimostrare i movimenti dello yacht all’interno/all’esterno delle acque dell’UE;
- Una dichiarazione annuale deve essere presentata dal locatore al il Commissario per le entrate entro i termini prescritti
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Uso e godimento effettivo
Le linee guida stabiliscono le regole per la valutazione di un rapporto (chiamato preliminare per il primo anno e temporaneo per gli anni successivi del contratto di locazione) in base al quale l’IVA deve essere inizialmente dichiarata e corrisposta al Dipartimento IVA di Malta alla presentazione delle dichiarazioni IVA dal locatore.
Le linee guida forniscono inoltre un meccanismo di aggiustamento che garantisce che l’IVA dichiarata e pagata si basi sull’effettivo uso e godimento dello yacht da parte del locatario nelle acque territoriali dell’UE per ogni anno precedente (determinando il rapporto effettivo).
Tale meccanismo di adeguamento è applicabile dopo il primo anno di funzionamento del leasing. Non sono previste sanzioni o interessi su tali aggiustamenti dell’IVA, a condizione che siano conformi alle linee guida.
Questo metodo garantisce che l’IVA sia dichiarata e pagata per tutta la durata del contratto di locazione in base all’uso effettivo e al godimento dello yacht da parte del locatario nelle acque territoriali dell’UE.
Per informazioni ed approfondimenti è possibile contattare gli uffici di Malta Business Agency compilando il seguente form:
L’approfondimento è stato redatto con il contributo di Equiom Group Malta.