L’aliquota Iva ridotta del 4% per l’acquisto della “prima casa” può essere applicata anche dal cittadino italiano non residente, che concede l’immobile in comodato a un suo familiare. La plusvalenza derivata dalla rivendita della proprietà senza riacquisto, prima che siano trascorsi cinque anni dalla compravendita, è esente se la casa ha rappresentato l’abitazione principale del titolare del contratto di comodato.
La precisazione, che potrebbe rappresentare una fattispecie di interesse anche per gli italiani residenti a Malta, è arrivata dall’Agenzia delle Entrate italiana con la risposta n. 751 del 28 ottobre 2021.
Nel caso preso in esame, un cittadino italiano iscritto all’Aire e residente all’estero intendeva acquistare una casa in Italia per concederla in comodato gratuito alla madre. Con l’interpello in esame chiedeva chiarimenti in merito a due dubbi riguardanti il trattamento fiscale applicabile. In particolare voleva sapere se, essendo l’immobile di nuova costruzione, potesse usufruire dell’Iva agevolata al 4% e se l’eventuale rivendita dell’abitazione entro i cinque anni senza acquisto di altro immobile potesse generare una plusvalenza tassabile a causa della sua residenza all’estero.
Per usufruire del regime di favore, in linea generale, chi compera deve essere residente o stabilire, entro 18 mesi dalla compravendita, la residenza nel comune ove è situata la nuova abitazione o, se diverso, in quello in cui lavora.
La disposizione prevede, tra l’altro, che il beneficio spetti anche ai cittadini italiani emigrati all’estero, a patto che l’unità abitativa costituisca, per loro, la “prima casa” nel nostro Paese, senza alcun obbligo di trasferire la residenza (circolare n. 38/2005).
Quest’ultima previsione, che non subordina il regime agevolativo al cambio di residenza, fa ritenere che anche l’istante possa beneficiare dell’Iva al 4% nonostante il contratto di comodato.
In merito alla richiesta sulla plusvalenza da tassare o meno, invece, l’Agenzia specifica che occorre accertare se l’immobile rappresenta l’abitazione principale del titolare del contratto di comodato d’uso, condizione non riscontrabile in sede di interpello. Il contribuente, per usufruire dell’esenzione, dovrà quindi provare che l’immobile ha costituito, nell’intervallo di tempo interessato, l’abitazione principale della madre.