La nota legale 191 del 2020, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, introduce un’imposta definitiva sulle cessioni dei diritti acquisiti in termini di promessa di vendita.
La cessione di una promessa di contratto di vendita è valida solo a queste condizioni:
– è fatta per iscritto, firmata dal cedente e dal cessionario e autenticata da un notaio o da un avvocato che autentica il relativo accordo scritto, e deve essere in forma e contenere le informazioni che il Commissario può richiedere o approvare;
– la comunicazione dell’assegnazione della stessa, viene data al Commissario in tre copie entro ventuno giorni dalla data del relativo accordo scritto;
– il pagamento dell’imposta sia effettuato in conformità alle norme entrate in vigore.
Qualora l’incarico non sia valido, non sia stato comunicato o non sia stato comunicato in modo completo e corretto nell’avviso di incarico fornito al Commissario, l’intero ammontare di tale reddito sarà tassato con l’aliquota del 35% di tale reddito. Questa è pagabile a richiesta con gli interessi.
Quando il corrispettivo di una cessione non supera i 100.000 euro, il reddito derivante da tale cessione è soggetto ad imposta con l’aliquota del 15%. Tale imposta sarà definitiva e sarà separata e distinta da quella pagata o da quella dovuta ai sensi di qualsiasi altra disposizione della legge sulle imposte sul reddito (ITA) o della legge sulla gestione delle imposte sul reddito (ITMA). Questa imposta finale non sarà disponibile come credito d’imposta a fronte dell’obbligo fiscale di qualsiasi altra persona o come rimborso.
Il reddito derivante da tale cessione non fa parte del reddito totale del soggetto che ne deriva e qualsiasi perdita che possa essere subita in tale cessione non può essere dedotta o compensata con il reddito derivante da qualsiasi altra cessione o da qualsiasi altra fonte. Quando il cedente è una persona fisica, non è tenuto a rivelare tale reddito in alcuna restituzione della legge sulla gestione delle imposte sul reddito (ITMA). Quando il cedente è una società residente a Malta, deve destinare gli utili distribuibili derivanti dalla cessione al suo conto fiscale finale.
Quando il corrispettivo di una cessione supera invece i 100.000 euro (dedotte le spese ammissibili), i primi 100.000 euro costituiscono la base imponibile finale e l’importo di cui il corrispettivo supera i 100.000 euro costituisce la base imponibile eccedente.
La parte eccedente, dopo aver dedotto le spese ammissibili, fa parte del reddito imponibile del cedente per l’anno di accertamento in questione ed è soggetta alle aliquote d’imposta ordinarie applicabili a quella particolare persona fisica (aliquota parentale, coniugata o celibe). Per le aziende, l’aliquota d’imposta è del 35%.
I seguenti punti spiegano infine come determinare se il corrispettivo per l’assegnazione supera i 100.000 euro:
– quando i diritti sono ceduti a due o più persone in modo congiunto o in parti indistinte, il valore del corrispettivo sarà considerato come il corrispettivo totale pagato o pagabile da tutte queste persone;
– quando i diritti sono ceduti da due o più persone in modo congiunto o in parti indistinte, il valore del corrispettivo sarà considerato come il corrispettivo totale pagato o pagabile a tutte queste persone;
– quando i diritti acquisiti in base ad una promessa di vendita sono ceduti mediante più di un’operazione effettuata tra le stesse parti, tali diritti si considerano ceduti mediante una cessione per il corrispettivo totale pagato o pagabile in termini di tutte le operazioni in questione.
A partire dal 1° gennaio 2020, il nuovo avviso legale ha annullato tutte le disposizioni che regolano la tassazione delle cessioni di promesse di vendita presenti nel Regolamento sulle plusvalenze e nel Regolamento sul trasferimento di proprietà.
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