Un po’ di storia
Precedentemente all’adozione del Trusts and Trustees Act (Legge in materia di Trust e di Amministratori Fiduciari) nel 2004, i trust venivano in un certo senso considerati come un anatema del sistema legale nazionale, così come ad oggi vengono percepiti in altri paesi basati tradizionalmente sul diritto civile. Dal 2004, tuttavia, l’industria dei trust ha avuto uno slancio con l’incremento del valore dei benefici commerciali e della legge privata, finalmente considerati fattori fondamentali per stimolare ulteriormente la crescita finanziaria. Un ulteriore arricchimento del sistema legale maltese è arrivato nel 2007 con la promulgazione di una legislazione globale che regola le fondazioni sia in ambito pubblico che privato.
La creazione di un trust a Malta è regolamentata dal Trusts and Trustees Act (Legge sui trust e gli amministratori fiduciari) che incorpora al suo interno la Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai Trust e al loro riconoscimento che Malta ha ratificato. Il Trust and Trustees Act regolamenta la creazione di trust e l’autorizzazione e la vigilanza degli amministratori fiduciari. L’autorità competente a questo scopo è la Malta Financial Services Authority (MFSA).
Oggi Malta, rappresenta uno dei pochi stati europei, dove il sistema dei trust è regolamentato da una legge nazionale e pertanto ne tutela pienamente, le sue finalità.
La legge maltese in materia di trust, basata sulla Trust (Jersey) Law del 1984 consente la formazione di trust con beneficiari, fissi o discrezionali, oltre che la formazione di trust a scopi benefici. Ai sensi della legge maltese non sono consentiti trust con altre finalità. Un trust può essere istituito per operare inter vivos, ovvero finché i fondatori sono in vita o, in alternativa, causa mortis, nel caso in cui uno dei fondatori deceda. In questo modo, il trust fornisce uno strumento efficacemente flessibile per la pianificazione della successione.
i benefici intrinseci all’istituto stesso del trust elencati più in specific a seguire:
- La compensazione dei beni costituiti nel trust.
- Le responsabilità fiduciarie dell’amministratore fiduciario.
- L’acquisizione di diritti patrimoniali applicabili dai beneficiari.
Il Trust
I trust maltesi possono essere di natura privata o commerciale. E’ l’amministratore fiduciario (Trustee) che detiene la proprietà a favore dei beneficiari. Un trust è semplicemente un obbligo o una relazione tra il disponente o costituente (settler) e l’amministratore fiduciario (trustee) che può essere formata tramite la creazione di un testamento, di un altro strumento scritto o persino da una dichiarazione orale. Un trust può anche venire ad esistenza per effetto di legge o per una decisione giudiziaria. A meno che il trust non sia un fondo d’investimento a portafoglio variabile (unit trust) o un trust costituito a scopo benefico, rimarrà in esistenza soltanto per 100 anni, alla fine dei quali sarà sciolto.
L’amministratore fiduciario (Trustee)
L’amministratore fiduciario o trustee è una persona, sia essa fisica o giuridica, a cui è stata conferita la proprietà a titolo di trust, a favore dei beneficiari, a patto che vengano soddisfatti tutti i requisiti necessari. Gli amministratori fiduciari sono generalmente nominati appositamente tramite lo strumento del trust, nei modi sopra descritti.
Diverse sono le società maltesi autorizzate dal Malta Financial Services Authority ad agire in qualità di amministratore fiduciario. Qualunque amministratore fiduciario professionale o società fiduciaria operante a Malta ha l’obbligo di ottenere l’autorizzazione dell’MFSA, indipendentemente dal diritto proprio dei trust in loro possesso o dal luogo in cui si trovano i beni detenuti tramite trust.
Poichè Malta è consapevole del fatto che i clienti richiedono amministratori fiduciari con alti livelli di competenza ed expertise, vigila tramite l’MFSA sulla correttezza dell’operato delle società autorizzate.
Protettore del Trust
Può essere nominato un Protettore dal fondatore per esercitare il controllo e il fondatore può comunicare attraverso “lettere d’auspici” con il trustee per mantenere un canale di comunicazione tra tutte le parti interessate. Il codice maltese fornisce una regolamentazione dettagliata dell’istituto del trust così come definisce sotto l’aspetto legislativo gli obblighi fiduciari che definiscono le relazioni nel contesto del trust.
Regole del trust
Il regime fiscale previsto per i trust prevede tipicamente un trattamento della trasparenza (look-through treatment) basato sul presupposto che i beneficiari non sono residenti a Malta, e che i relativi proventi e utili sono generati al di fuori di Malta. Quando a Malta un amministratore fiduciario si qualifica per questa trasparenza fiscale, allora tutti i proventi e gli utili attribuibili al trust saranno considerati come derivanti direttamente dai beneficiari del trust.
Qualora un amministratore fiduciario di Malta non dovesse qualificarsi per il regime di trasparenza fiscale, allora tutti i proventi e gli utili attribuibili al trust sarebbero soggetti all’imposizione, a Malta, di un’aliquota forfettaria del 35%, nel caso in cui almeno uno degli amministratori fiduciari di quel trust sia una persona residente a Malta ai fini fiscali.
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