I compensi corrisposti da una società non italiana a soggetti non residenti in Italia, ma per i servizi realizzati in Italia, sono redditi di lavoro autonomo. E sebbene, per norma, la società dovrebbe sottoporli a ritenuta alla fonte, data l’assenza di una stabile organizzazione, non è tenuta all’adempimento, non essendo obbligata ad assumere il ruolo di sostituto d’imposta.
Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 700 dell’11 ottobre 2021, ponendosi in linea con quanto prospettato dall’istante: una società di diritto francese, attiva nel settore della moda e del lusso, controllata al 100% da una compagine italiana, per la quale effettua la vendita e il commercio al dettaglio di capi di abbigliamento, borse e pelletteria, scarpe, accessori da viaggio, profumi, cosmetici, occhiali e oggetti decorativi e altri articoli connessi. Inoltre, affianca la casa madre nell’organizzazione di sfilate destinate a promuovere i marchi e le collezioni in Francia.
In quest’ultimo ambito, l’istante ha programmato, per la campagna di lancio della collezione “autunno-inverno 2021-2022”, l’impiego di modelli professionisti (cioè coloro che esercitano per professione abituale l’attività di indossatori/indossatrici nell’ambito di sfilate di moda) e testimonials (cioè personaggi famosi che non svolgono in via principale l’attività di modelli, ma in ragione della loro notorietà, affiancano saltuariamente la propria immagine a quella di un prodotto o di un marchio), prevalentemente residenti in Francia, che, sulla base di specifici accordi contrattuali, svolgeranno, in una location italiana, una serie di sessioni di photo shooting e concederanno all’istante lo sfruttamento della loro immagine. In sostanza, la società chiede quale sia il corretto trattamento fiscale da riservare ai descritti compensi e, in particolare, quali siano i compiti a suo carico.
Secondo l’ordinamento tributario domestico, osserva l’Agenzia, i compensi erogati ai modelli professionisti per l’esecuzione di sessioni di photo shooting e per i correlati diritti di utilizzazione dell’immagine costituiscono redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del Tuir), anche per coloro che non sono residenti, in quanto correlati all’attività professionale abituale. Inoltre, l’articolo 23, comma 1, dello stesso Testo unico prevede che si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia. In particolare, riferendosi all’utilizzazione dell’immagine, aggiunge che a nulla rileva il luogo in cui è esercitata l’attività di sfruttamento economico del diritto all’immagine.
Lo stesso discorso vale per i compensi erogati ai testimonials, poiché, nonostante non strettamente riconducibili all’attività dagli stessi svolta per professione abituale, ne sono, tuttavia, connessi. Infatti, si tratta comunque di compensi relativi ad attività collegate al contesto artistico nel quale si esprime l’attività principale delle celebrità. Riguardo, poi, a quelli corrisposti a queste ultime per i correlati diritti di utilizzazione dell’immagine, in linea con quanto precisato nella risoluzione n. 255/2009, l’amministrazione ritiene che gli stessi, anche se non strettamente riconducibili all’attività artistica o professionale, siano comunque riferibili a quest’ultima essendo correlati alla fama del personaggio. Sono, pertanto, redditi di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1-quater, del Tuir). Inoltre, i compensi percepiti dai testimonials non residenti per le sessioni di photo shooting sono territorialmente rilevanti in Italia, costituendo redditi di lavoro autonomo ed essendo riconducibili ad attività di lavoro autonomo svolta in Italia.
Infine, riguardo agli obblighi dell’istante, l’Agenzia precisa che i redditi di lavoro autonomo rientrano fra quelli soggetti a ritenuta alla fonte (articolo 25, Dpr n. 600/1973), se corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta. I redditi di lavoro autonomo, se corrisposti a non residenti, subiscono una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento.
Ma le società e gli enti non residenti che erogano redditi soggetti a ritenuta in Italia, seppur ricompresi fra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, ne sono, in linea di principio, oggettivamente esclusi in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.
Tale circostanza implica che il soggetto non residente che eroga somme per le quali è previsto un prelievo alla fonte, in assenza di stabile organizzazione in Italia, non è obbligato ad assumere il ruolo di sostituto d’imposta. Quindi, l’istante, non avendo una stabile organizzazione in Italia, non sarà tenuta ad applicare alcuna ritenuta sulle somme corrisposte ai modelli e ai testimonials non residenti.