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Società di comodo: arriva la stretta dell’UE

Lo scorso 22 dicembre 2021 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di direttiva che stabilisce norme volte a contrastare l’uso abusivo delle cosiddette società di comodo: la norma dovrà essere recepita nella legge nazionale degli Stati membri entro il 30 giugno 2023 ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024.

La direttiva si rivolge alle entità degli Stati membri dell’UE coinvolte principalmente in attività transfrontaliere la cui gestione quotidiana e il processo decisionale sono esternalizzati. Alcune imprese sono considerate fin dall’inizio a basso rischio e sono quindi escluse dal campo di applicazione: trattasi delle società quotate e delle imprese finanziarie regolamentate, e con almeno cinque dipendenti impiegati a tempo pieno in mansioni strettamente legate all’attività aziendale. Sono invece introdotti obblighi specifici di segnalazione per identificare le cosiddette società di comodo.

Una volta qualificata come “società di comodo”, un’impresa perderebbe i benefici dei trattati UE. Per questo le aziende sono invitate già da ora a verificare la loro struttura al fine di anticipare i potenziali impatti che potrebbero sorgere con l’implementazione delle nuove regole.

Per identificare le imprese soggette all’obbligo di segnalazione, e che quindi rischiano di essere classificate come “società di comodo”, sono stati individuati 4 criteri:

a) accumulare introiti derivanti per il 75% da redditi passivi (in particolare interessi, royalties e dividendi);
b) impegnarsi principalmente in attività transfrontaliere o trasferire i ricavi ad azionisti stranieri;
c) esternalizzare la gestione quotidiana e il processo decisionale per funzioni significative.

Un’impresa ritenuta “a rischio” può richiedere un’esenzione dal suo obbligo di segnalazione se riesce fornire la prova che la sua esistenza non limita la responsabilità fiscale dei proprietari effettivi, o del suo gruppo. Questa esenzione è concessa per 1 anno e può essere estesa fino a 5 anni.

Tutte le altre imprese considerate “a rischio” saranno invece tenute a segnalare nella loro dichiarazione dei redditi almeno tre indicatori “di sostanza minima”, ossia la presenza di una sede fisica e di spazi per l’esercizio della propria attività, la titolarità di un conto bancario UE, un direttore che opera in via esclusiva e la presenza dipendenti a tempo pieno. Queste dichiarazioni devono essere accompagnate da prove documentali.

Gli Stati membri stabiliranno sanzioni pari ad almeno il 5% del fatturato dell’impresa nell’anno fiscale in questione, in caso di mancata o tardiva dichiarazione.

Se la segnalazione rivela che un’impresa soddisfa tutti gli indicatori, si presume che non sia una società di comodo. Se invece non soddisfa almeno uno degli indicatori sarà identificata come tale, e in tal caso potrà confutare questa presunzione fornendo alcune informazioni aggiuntive specifiche che dimostrino lo svolgimento e il pieno controllo delle attività commerciali che hanno generato il reddito rilevante (o, in assenza di reddito, il patrimonio dell’impresa) e la presa in carico dei rischi.

Alle imprese che saranno confermate come società di comodo, infine, in sostanza sarà negato il diritto ad un certificato di residenza i benefici previsti dalle convenzioni fiscali tra gli Stati UE, come quelli sulle doppie imposizioni.

Il team di Malta Business Agency offre a tutte le imprese la possibilità di effettuare una pre-analisi per individuare eventuali criticità e mettersi in piena regola in vista dell’entrata in vigore della nuova direttiva. Per saperne di più o prenotare una consulenza compila il seguente form.

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Questo articolo fornisce solo informazioni generali e non sostituisce in alcun modo la consulenza professionale. Si raccomanda di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione importante in merito a questioni finanziarie, legali o di altro tipo. L'autore e la pubblicazione non sono responsabili per eventuali errori o danni causati dall'utilizzo delle informazioni contenute in questo articolo.

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