Come riportato l’avviso legale n.168 del 2019, i due Stati hanno concordato di adottare una giurisdizione condivisa in materia fiscale: entrambi avranno il diritto di tassare i propri residenti, esentandoli però da ulteriori imposizioni sul reddito o sul patrimonio da parte del Paese di origine e di cittadinanza.
Anche questo accordo, come la maggior parte dei trattati di natura fiscale, è stato elaborato sulla base di un modello standard fissato dall’OCSE.
Il trattato affronta nello specifico anche le imposizioni sui dividendi pagati dalle società e gli interessi maturati dai redditi.
Se i dividendi sono pagati da una società residente in Kosovo a un soggetto residente a Malta, è prevista l’esenzione totale di ritenute applicate alla fonte, a condizione che il beneficiario effettivo sia una società maltese che detiene direttamente almeno il 10% del capitale della società in Kosovo, e da almeno un anno.
In tutti gli altri casi l’aliquota fiscale è fissata al 10% dell’importo lordo dei dividendi. Malta, invece, alla luce del suo sistema fiscale di imputazione, non tratterrà alcuna imposta sulla distribuzione in uscita di dividendi.
Per quanto riguarda gli interessi, i due Paesi hanno concordato che lo Stato di origine, ossia quello in cui si genera il reddito da interessi, limiterà la tassazione al 5% dell’interesse lordo.
In merito al reddito da royalty, lo Stato di origine non avrà alcun diritto di imposta, mentre lo Stato di residenza, in cui sorge il destinatario del reddito, ha un diritto esclusivo di riscossione.
L’eliminazione della doppia imposizione tra Malta e Kosovo si avvale del metodo del credito d’imposta, che prevede il riconoscimento al contribuente, da parte dello Stato di residenza, di una detrazione per le imposte pagate nello Stato della fonte.
Approfondimento: La doppia esenzione fiscale nel sistema maltese
L’accordo entrerà in vigore entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso legale, per dare il tempo necessario a entrambi gli Stati di registrarsi reciprocamente per iscritto tramite canali diplomatici secondo dei precisi requisiti legali.
Come con altri accordi fiscali, il trattato contiene anche gli articoli standard relativi alla procedura di mutuo accordo e allo scambio di informazioni, anche allo scopo di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale.
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